Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo

comma, e 24, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza del il 7 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel

procedimento penale a carico di Piscopo Giuseppe (detenuto), iscritta

al n. 452 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di costituzione di Piscopo Giuseppe nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Angelo Miele per Piscopo Giuseppe e l'avvocato dello

Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pubblico ministero presso il Tribunale di Velletri

richiedeva al giudice per le indagini preliminari, presso quel

tribunale, il rinvio a giudizio di Piscopo Giuseppe e Guaimare

Romero, entrambi imputati di reati in materia di traffico di

stupefacenti. All'udienza del 4 febbraio 1993, mentre il Guaimare

sollecitava il rito abbreviato, senza però ottenere il consenso del

pubblico ministero, il Piscopo non ne faceva richiesta, in quanto

eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, sostenendo

la competenza del tribunale di Roma. L'eccezione, tempestivamente

sollevata, era rigettata dal giudice per le indagini preliminari, e i

due imputati venivano rinviati a giudizio davanti al Tribunale di

Velletri.

Riproposta innanzi al Tribunale, l'eccezione trovava accoglimento

con la contestuale dichiarazione della competenza del Tribunale di

Roma, cui si trasmettevano gli atti. All'esito del dibattimento, il

Piscopo era condannato alla pena di nove anni di reclusione e

sessanta milioni di multa, con il rito ordinario, mentre al Guaimare

- concessa la diminuente del rito abbreviato per aver ritenuto

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero - veniva inflitta

la pena di sei anni di reclusione e quaranta milioni di multa.

Nei motivi d'appello, il Piscopo eccepiva la illegittimità

costituzionale della normativa processuale da cui discenderebbe il

trattamento deteriore rispetto al coimputato, in quanto privato della

possibilità di avvalersi anch'egli del rito abbreviato.

La Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma,

e 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevedono, a seguito di declaratoria di nullità del decreto che

dispone il giudizio, la restituzione degli atti al pubblico ministero

presso il giudice competente per territorio.

2. - In base all'art. 22, terzo comma, del codice di procedura

penale, osserva il Collegio d'appello rimettente, qualora il giudice

per le indagini preliminari riconosca la propria incompetenza, anche

territoriale, deve dichiararla con sentenza e trasmettere gli atti al

pubblico ministero (presso il giudice competente), che dovrà

esercitare ex novo l'azione penale, nelle forme ordinarie, in modo da

non precludere all'imputato l'esercizio di alcuna sua facoltà

processuale; e qualora, invece, si consideri erroneamente competente

per territorio, ne risulteranno rilevanti conseguenze nelle fasi

ulteriori.

In tal caso, si avrà un mero spostamento del processo ad altro

giudice del dibattimento, con la conseguenza che né il giudice di

primo grado né quello di appello potranno ripristinare la situazione

giuridica violata, rimettendo l'imputato davanti al giudice

dell'udienza preliminare territorialmente competente. Si

vanificherebbe, così, il diritto di difesa garantito dall'art. 24

della Costituzione, rimanendo priva di risultato un'eccezione

tempestivamente (e fondatamente) avanzata, giacché l'imputato non

potrebbe chiedere il giudizio abbreviato davanti al "suo" giudice

naturale, e sarebbe costretto a perdere tale possibilità o a farla

valere davanti a un giudice che sarà successivamente, in sede di

gravame, riconosciuto incompetente.

3. - Chiamata a decidere su analoga questione, sollevata in

relazione all'ipotesi di incompetenza per materia, questa Corte ha

dichiarato, con la sentenza n. 76 del 1993, la illegittimità

costituzionale della norma in esame con riguardo soltanto alla

competenza per territorio, senza però estenderne gli effetti a

quella per materia. Decisione, questa, che non convince il giudice a

quo non potendosi a suo avviso differenziare la prima ipotesi,

rispetto all'altra, sulla base del rilievo secondo cui verrebbero

pregiudicati i diritti, e gli interessi, dell'imputato. Simili

pregiudizi difetterebbero, infatti, solo quando l'incompetenza per

territorio sia stata eccepita, per la prima volta, davanti al giudice

del dibattimento e non nell'udienza preliminare; mentre la mancata

previsione d'una declaratoria di nullità del decreto che dispone il

giudizio pronunciato dal giudice incompetente e, quindi, la mancata

previsione del conseguente ritorno del processo davanti al giudice

competente - nella stessa fase e senza preclusioni - verrebbe invero

a determinare una situazione di palese illegittimità costituzionale

per violazione del principio del giudice naturale e di quello del

diritto di difesa, contenuti rispettivamente negli artt. 25 e 24

della Costituzione.

4. - Nella specie, l'imputato non ha usufruito dei benefici del

rito abbreviato, diversamente dal coimputato, perché ha eccepito

l'incompetenza del giudicante, non avendo ritenuto di proporre in via

subordinata la richiesta di giudizio abbreviato. Vi sarebbe invero,

ad avviso del rimettente, inconciliabilità fra l'eccezione di

incompetenza territoriale e la richiesta, subordinata, di essere

giudicato con il rito abbreviato dal medesimo giudice (che è

incompetente). Solo accogliendo la questione potrebbe, dunque,

risolversi il problema: l'eccezione verrebbe trasformata in motivo

di gravame, e il giudice di secondo grado avrebbe il potere, ai sensi

dell'art. 24 del codice di procedura penale, di annullare la sentenza

di primo grado, rimettendo gli atti al giudice competente per un

nuovo giudizio abbreviato. Nell'attuale sistema non deriverebbe,

infatti, alcuna conseguenza dall'accertata incompetenza

tempestivamente denunciata, e riconosciuta in sede successiva. Il

mero spostamento di competenza territoriale, pronunciato in

quest'ultimo caso dal giudice del dibattimento che riconosca fondata

l'eccezione, non sarebbe un rimedio esaustivo, e costituzionalmente

corretto, giacché verrebbe comunque fatta salva la decisione del

rinvio a giudizio, mentre il giudice naturale - quello effettivamente

competente - avrebbe potuto non accogliere le richieste del pubblico

ministero e decidere per il proscioglimento o per una diversa

soluzione in ordine alla libertà personale dell'imputato. E,

inoltre, non potendosi retrocedere alla fase dell'udienza

preliminare, non si potrebbe far ricorso al giudizio abbreviato,

perché l'accoglimento dell'eccezione comporterebbe la mera

trasmissione degli atti al giudice competente per il dibattimento,

con salvezza dell'udienza preliminare e connesse preclusioni.

5. - Ne discenderebbe, quindi, con riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, la

illegittimità costituzionale della disciplina stabilita dagli artt.

23, primo comma, e 24, primo comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevedono - una volta riconosciuta dal giudice

del dibattimento l'incompetenza per territorio - la declaratoria di

nullità del decreto che dispone il giudizio e la restituzione degli

atti, per l'ulteriore corso, al pubblico ministero presso il giudice

territorialmente competente.

6. - Si è costituita la parte privata osservando che la questione

sollevata potrebbe essere risolta con una diversa e più congrua

soluzione additiva: in ossequio ai principi di speditezza

dell'accertamento penale e del diritto di difesa, gli atti

processuali, anziché ritornare al pubblico ministero, secondo la

previsione dell'art. 22, terzo comma, del codice di procedura penale,

dovrebbero pervenire al giudice dell'udienza preliminare; e, del

resto, già con l'interpretazione sistematica delle disposizioni

vigenti sarebbe possibile la regressione degli atti al giudice

dell'udienza preliminare. Le nozioni di "giudice competente", di cui

all'art. 23 e di "giudice di primo grado competente" non sarebbero,

infatti, sinonimi di "giudice dibattimentale competente", in quanto

il nuovo codice ha introdotto la figura del "giudice per le indagini

preliminari", in capo al quale è prevista anche la competenza a

definire il processo (con il giudizio abbreviato, il giudizio per

decreto e l'applicazione della pena su richiesta delle parti). Sì

che ne deriverebbe la possibilità d'una regressione del processo

davanti al giudice per l'udienza preliminare, salvaguardando il

principio del giudice naturale (che andrebbe riferito anche alla fase

dell'udienza preliminare) e il diritto di difesa, che comporta piena

libertà delle scelte difensive, specie con riguardo a quell'effetto

sostanziale che è la riduzione di un terzo della pena in connessione

con il rito abbreviato.

7. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la infondatezza. Sulla base della considerazione

secondo cui - ove il giudice dell'udienza preliminare incompetente

rinvii a giudizio l'imputato - si determinerebbe una ipotesi di

nullità del decreto di citazione a giudizio che, se e in quanto

rilevata dal giudice, produrrà come sua conseguenza, giusta l'art.

185 del codice di procedura penale, l'adozione dei provvedimenti

consequenziali e ripristinatori. E, dunque, verrà consentito

all'imputato di ottenere il giudizio abbreviato da parte del giudice

competente.

La questione, conclude l'Avvocatura, si risolverebbe in via

interpretativa. Considerato in diritto

1. - Viene richiesto a questa Corte, con riferimento agli artt. 3,

24 e 25 della Costituzione, un nuovo scrutinio di legittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura

penale, per la parte non modificata dalla sentenza n. 76 del 1993,

là dove non prevede che il giudice del dibattimento - il quale

riconosca la propria incompetenza per territorio dopo che l'eccezione

sia stata già sollevata e respinta nell'udienza preliminare -

rimetta gli atti, ai sensi dell'art. 22 del codice di procedura

penale, al pubblico ministero presso il giudice territorialmente

competente; e viene richiesto, altresì, lo scrutinio dell'art. 24,

primo comma, dello stesso codice, nella parte in cui "non prevede che

il giudice d'appello, investito della questione suddetta, debba

annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti, a norma

dell'art. 22 del codice di procedura penale, al pubblico ministero

presso il giudice territorialmente competente".

In sintesi, le due disposizioni sono censurate nella parte in cui

non prevedono la declaratoria di nullità del decreto che dispone il

giudizio e la restituzione degli atti, per l'ulteriore corso, al

pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente, per

il contrasto con i seguenti parametri costituzionali:

a) il principio di ragionevolezza e della parità di trattamento

(art. 3 della Costituzione), con riferimento al diverso regime

stabilito, con le sentenze di questa Corte nn. 76 e 214 del 1993,

circa l'incompetenza per materia;

b) il principio del giudice naturale (art. 25 della

Costituzione), che nel caso dell'accertata incompetenza del giudice

dell'udienza preliminare verrebbe eluso, da parte d'un giudice

successivo, stante il divieto di regressione del processo alla fase

dell'udienza preliminare;

c) il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) per la

perdita del beneficio del giudizio abbreviato quando, in mancanza di

richiesta dello stesso, sia accertata in una fase o in un grado

successivo, stante l'impossibilità di recupero dell'udienza

preliminare.

2. - Delle due questioni prospettate (che attengono a disposizioni

entrambe espressione del principio del divieto di regressione del

processo) soltanto quella concernente l'art. 23, primo comma, del

codice di procedura penale è rilevante per la decisione del caso in

esame, poiché l'altra riguarda l'annullamento della sentenza in

seguito al riconoscimento dell'incompetenza del giudice di primo

grado. Nella specie, infatti, l'errore processuale è stato corretto

dalla decisione del Tribunale di Velletri, cosicché è stato

investito del processo quello di Roma, competente. La violazione

della regola sulla competenza, invece, va fatta risalire alla

decisione del giudice dell'udienza preliminare, e la questione si

palesa rilevante giacché il Tribunale di Velletri - nel correggere

l'errore del giudice dell'udienza preliminare - ha fatto applicazione

della norma contenuta nell'art. 23, primo comma, del codice di

procedura penale, trasmettendo gli atti al Tribunale competente e non

al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Di qui, l'incidente di costituzionalità.

3. - Posta nei termini indicati, la questione è fondata.

Con sentenza n. 76 del 1993, questa Corte ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, nella

parte in cui dispone che il giudice - qualora abbia dichiarato con

sentenza, nel dibattimento di primo grado, la propria incompetenza -

trasmetta gli atti al giudice ritenuto competente, anziché al

pubblico ministero presso quest'ultimo.

La declaratoria di illegittimità costituzionale era per vero

circoscritta, in tale sentenza, soltanto alla ipotesi della

incompetenza per materia, essendo stata dichiarata infondata la

questione in ordine alla incompetenza territoriale per la mancata

lesione dei parametri invocati (artt. 102, primo comma, e 112 della

Costituzione). Sulla scia, si collocava, successivamente, la sentenza

n. 214 del 1993, con riferimento all'art. 24, primo comma, del

codice di procedura penale.

Sebbene nella motivazione della sentenza n. 76 si faccia cenno alla

mancata lesione del diritto di difesa dell'imputato circa la scelta

del rito, è chiaro che quella reiezione aveva a presupposto una

questione basata, oltre che su parametri inconferenti, su una

situazione di mero fatto - l'essere vincolato il pubblico ministero,

e con lui l'imputato, alle risultanze processuali trasmesse al

giudice competente - sprovvista di tutela costituzionale, dal momento

che la garanzia del giudice naturale non riguarda il pubblico

ministero.

4. - La questione in esame non riflette una situazione di fatto ed

è prospettata diversamente, e più correttamente, con riferimento ai

parametri costituzionali menzionati. Con ciò ponendosi in evidenza

come, a causa dell'erronea individuazione della competenza

territoriale da parte del primo pubblico ministero e del giudice

dell'udienza preliminare, uno dei due imputati (quello che aveva

eccepito l'incompetenza del giudice ratione loci) non abbia potuto

beneficiare della riduzione di pena stabilita per la richiesta del

rito abbreviato. Sì che non ha pregio, ai fini di questo scrutinio,

la regola giurisprudenziale in base alla quale l'imputato ha

l'obbligo di fare richieste in via subordinata, rispetto alle

preliminari eccezioni, e queste ultime non devono posporsi alle

prime, perché le questioni inerenti alla giurisdizione e alla

competenza sono (e restano) logicamente precedenti a ogni altra

eccezione o questione di mero rito.

L'imputato non era tenuto a formulare una richiesta subordinata,

perché dall'errore del giudice non possono derivare limitazioni di

sorta al diritto di difesa, valore costituzionale garantito in ogni

tipo di processo dall'art. 24 della Costituzione, che in questa sede

è opportunamente invocato. Va quindi dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura

penale, anche per la parte riguardante l'annullamento della sentenza

di primo grado per incompetenza per territorio, con l'effetto - pure

per tale ipotesi - dell'obbligo di trasmissione degli atti al

pubblico ministero presso il giudice competente.

Restano così assorbite le doglianze relative agli altri parametri

costituzionali.

5. - In forza dei poteri attribuiti alla Corte costituzionale

dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la declaratoria deve

estendersi conseguentemente all'altra disposizione denunciata, l'art.

24, primo comma, del codice di procedura penale: sollevata con

riferimento a detto articolo, la questione attiene, infatti, a norma

perfettamente analoga a quella già dichiarata incostituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la

trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico

ministero presso quest'ultimo quando il giudice del dibattimento

dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio;

Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a

seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per

incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice

competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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