Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e

24, comma 1, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di

diversi procedimenti penali, dai giudici dell'udienza preliminare dei

tribunali di Napoli e di Firenze con ordinanze emesse il 18 maggio

2000 e il 10 novembre 1999, iscritte rispettivamente ai nn. 493 e 598

del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 39 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 18 maggio 2000 (r.o. n. 493 del 2000) il

giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della

Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che

dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per

territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di

primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti

al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché

direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di

cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Il rimettente premette in fatto che la Corte di appello di

Napoli, su impugnazione proposta dal pubblico ministero della

direzione distrettuale antimafia, aveva annullato la sentenza di

proscioglimento emessa dal giudice dell'udienza preliminare del

tribunale di Napoli e aveva disposto il rinvio a giudizio degli

imputati dinanzi allo stesso tribunale. Quest'ultimo aveva dichiarato

la propria incompetenza per territorio, indicando come giudice

competente il tribunale di Nola, appartenente al medesimo distretto

di Corte di appello, e trasmesso gli atti, ai sensi dell'art. 23 cod.

proc. pen. come risultante a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 70 del 1996, al Procuratore della Repubblica presso

il tribunale di Napoli. Questi, in quanto titolare dell'azione penale

a norma dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., reiterava la

richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati al

giudice dell'udienza preliminare dello stesso tribunale, competente

ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Investito di tale richiesta, il giudice dell'udienza preliminare

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23

e 24 cod. proc. pen., assumendo che nei procedimenti che hanno ad

oggetto taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod.

proc. pen. - per i quali le funzioni di pubblico ministero e di

giudice per l'udienza preliminare sono esercitate rispettivamente

dall'ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale

del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice

competente - il meccanismo di regressione processuale introdotto per

effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996

contrasta con gli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma,

della Costituzione.

Il rimettente ricorda che con la sentenza n. 76 del 1993 la Corte

costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui

dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza

la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli

atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo, e che successivamente con la sentenza n. 70 del 1996 la

Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale

all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la

illegittimità costituzionale dell'art. 23 cod. proc. pen. anche

sotto tale profilo.

La ratio di quest'ultima pronuncia - da individuare, secondo il

giudice a quo, nell'esigenza di tutela dell'imputato che si trovi,

per una errata individuazione della competenza, ad essere rinviato a

giudizio da parte di un giudice dell'udienza preliminare incompetente

- non sarebbe applicabile nel caso di specie, in cui la competenza si

è correttamente radicata già con la prima richiesta di rinvio a

giudizio formulata dalla Procura della Repubblica in sede

distrettuale innanzi all'ufficio del giudice dell'udienza preliminare

del tribunale di Napoli, competente ex art. 328, comma 1-bis, cod.

proc. pen.

Il giudice a quo osserva che nei procedimenti per i reati

previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. la competenza

territoriale acquista rilievo solo nella fase dibattimentale, in

quanto le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza

preliminare sono attratte a livello distrettuale. In questi casi

l'ufficio titolare del potere di azione è infatti unico per l'intero

distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente per la

celebrazione dell'udienza preliminare.

Ne consegue, a giudizio del rimettente, che con riferimento ai

procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod.

proc. pen. la regressione del procedimento imposta dalla sentenza

n. 70 del 1996 "finirebbe per consentire all'imputato la ripetizione

di una fase di giudizio immune da vizi di sorta" con ciò dando luogo

ad una disparità di trattamento "in favore degli imputati giudicati

in sede di udienza preliminare" i quali "per un fatto indipendente e

successivo alla celebrazione dell'udienza stessa, relativo cioè

soltanto alla individuazione del giudice competente per il

dibattimento", potrebbero godere di una restituzione in termini per

operare le proprie scelte difensive, in particolare in ordine ai riti

semplificati.

La trasmissione degli atti, prevista anche nel caso in esame al

pubblico ministero presso il giudice competente, anziché

direttamente a quest'ultimo, si porrebbe inoltre in contrasto con gli

artt. 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., secondo cui

ogni processo deve svolgersi dinanzi ad un giudice terzo e

imparziale, in quanto il giudice chiamato a celebrare l'udienza

preliminare subirebbe una sorta di condizionamento per effetto delle

"decisioni di precedenti giudici (magari di grado superiore, come nel

caso di specie che ha visto la pronuncia della Corte di appello),

adottate a seguito di un procedimento totalmente immune da vizi".

Sarebbe inoltre violato l'art. 111, secondo comma, Cost.,

giacché la disciplina censurata è causa di una irragionevole

protrazione della durata del procedimento.

1.2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Secondo l'Avvocatura la situazione presa in esame dal rimettente

sarebbe assolutamente estranea all'ambito di applicazione della

sentenza n. 70 del 1996, in quanto quest'ultima deve intendersi

riferita unicamente al caso in cui sia l'ufficio del pubblico

ministero che aveva in precedenza esercitato l'azione penale, sia il

giudice dell'udienza preliminare che aveva rinviato a giudizio

l'imputato fossero incompetenti per territorio, poiché solo in

questo caso si potrebbe determinare quel sacrificio del diritto di

difesa dell'imputato che è alla base dell'intervento sostitutivo

della Corte.

Nel caso di specie dunque, a parere dell'Avvocatura, dovrebbe

trovare applicazione la disciplina dettata dal testo originario

dell'art. 23 cod. proc. pen., e cioè la trasmissione degli atti al

giudice competente.

2. - Con ordinanza del 10 novembre 1999 (r.o. n. 598 del 2000) il

giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Firenze ha

sollevato, in relazione ad una fattispecie processuale simile alla

precedente, analoga questione di legittimità costituzionale,

riferita tuttavia al solo art. 23, comma 1, del codice di procedura

penale, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 98 (recte, 97),

primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della

questione, il rimettente sottolinea come nel caso di procedimenti per

delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo la

competenza del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza

preliminare fissata a livello distrettuale, la regressione del

procedimento imposta dall'intervento della Corte costituzionale si

risolva sostanzialmente nella ripetizione di una udienza già

legittimamente svoltasi davanti al giudice naturale e nella quale le

parti hanno potuto liberamente esercitare i propri diritti.

La disciplina censurata violerebbe, a giudizio del rimettente, in

primo luogo il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) in quanto

impone una "ripetizione priva di valida ratio costituzionale".

In secondo luogo, secondo il giudice a quo, qualunque significato

si attribuisca alla nuova celebrazione dell'udienza - la si intenda,

cioè, come una mera ripetizione della precedente o come svolgimento

ex novo della stessa con attribuzione di pieni poteri al giudice - si

vengono a determinare situazioni tali da ledere l'indipendenza del

giudice, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost.

Qualora si ritenesse che il giudice dell'udienza preliminare

debba ripetere solo formalmente l'udienza, limitandosi "a riprodurre

pedissequamente i provvedimenti già assunti", si avrebbe "un caso

unico nell'ordinamento processuale di decisione vincolata", con

l'ulteriore conseguenza che alle parti si dovrebbe negare la

possibilità di esercitare ex novo diritti e facoltà già esercitati

nella prima udienza preliminare. Diversamente, qualora si ritenesse

che il giudice debba svolgere l'udienza preliminare con pienezza di

poteri, l'attività giurisdizionale legittimamente svolta e i

provvedimenti adottati in precedenza potrebbero venire travolti. In

questo caso, precisa il giudice a quo, verrebbe lesa l'indipendenza

del giudice della prima udienza preliminare, e quando, come nella

specie, il procedimento regredisca per effetto di un annullamento

della Corte di appello, il condizionamento si estenderebbe anche alle

determinazioni assunte dal giudice di secondo grado, ben potendo il

giudice chiamato a celebrare la nuova udienza emettere sentenze di

non luogo a procedere relativamente a posizioni per le quali la Corte

ha a suo tempo legittimamente disposto il rinvio a giudizio.

Tutto ciò, sottolinea il rimettente, senza che vi sia stata in

realtà alcuna violazione del principio del giudice naturale,

violazione che è invece alla base della sentenza n. 70 del 1996.

Nell'ordinanza si denuncia altresì il contrasto della disciplina

censurata con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto

la ripetizione di una udienza già legittimamente celebrata, "senza

alcuna necessità di salvaguardia di diritti e facoltà delle parti",

sarebbe contraria al buon andamento degli uffici giudiziari. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte

all'esame della Corte hanno per oggetto gli artt. 23, comma 1, e 24,

comma 1, del codice di procedura penale (quest'ultimo censurato solo

dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Napoli), nella

parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale

n. 70 del 1996, impongono al giudice che nel dibattimento di primo

grado dichiari la propria incompetenza per territorio, ovvero al

giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per

incompetenza territoriale, di trasmettere gli atti al pubblico

ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a

quest'ultimo, anche quando si procede per delitti per i quali, a

norma degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, cod. proc.

pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini

preliminari sono esercitate rispettivamente dall'ufficio del pubblico

ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del

distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Entrambi i rimettenti premettono che nei procedimenti per i

delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. la

competenza territoriale del giudice per le indagini preliminari e

dell'udienza preliminare è determinata a livello distrettuale, e

rilevano che la regressione del procedimento imposta dalla sentenza

n. 70 del 1996 della Corte costituzionale si risolverebbe in tale

caso nella inutile ripetizione di una fase che si è già ritualmente

svolta davanti al giudice naturale, ponendosi in contrasto con gli

artt. 3, 101, secondo comma, 111, secondo comma (r.o. n. 493 del

2000), e 3, 101, secondo comma, 97, primo comma (r.o. 598 del 2000)

della Costituzione.

In sostanza, sia pure con varie argomentazioni, i rimettenti

lamentano che in tale ipotesi la regressione consentirebbe agli

imputati di usufruire irragionevolmente di una sorta di restituzione

in termini, per il solo fatto che il giudice del dibattimento ha

diversamente individuato la competenza per territorio; determinerebbe

una lesione dei principî di indipendenza e di imparzialità del

giudice chiamato nuovamente a celebrare l'udienza preliminare, in

quanto condizionato dalle precedenti decisioni di altri giudici

adottate all'esito di un procedimento immune da vizi; comporterebbe

una irragionevole protrazione della durata del procedimento e sarebbe

contraria al buon andamento degli uffici giudiziari.

Poiché le questioni sono sostanzialmente identiche, deve essere

disposta la riunione dei giudizi.

2. - Le questioni sono infondate.

Gli artt. 23 e 24 cod. proc. pen. sono stati oggetto di tre

sentenze di questa Corte, che ne hanno dichiarato l'illegittimità

costituzionale nella parte in cui dispongono che, quando il giudice

nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria

incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza

di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli

atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo (sentenze nn. 76 e 214 del 1993, n. 70 del 1996).

La Corte ha ravvisato nella disciplina censurata la violazione

dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'imputato non veniva posto

in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà

connesse al proprio diritto di difesa; in particolare, nella sentenza

n. 70 del 1996 la Corte ha rilevato come, a seguito dell'erronea

individuazione del giudice territorialmente competente a celebrare

l'udienza preliminare, l'imputato non aveva potuto accedere al rito

abbreviato davanti al giudice naturale, per cui si poneva l'esigenza

della regressione del procedimento.

Tale esigenza non ricorre evidentemente nei casi, come quelli dei

giudizi a quibus, di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51,

comma 3-bis, cod. proc. pen., attratti alla sede distrettuale per

quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico

ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza

preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod.

proc. pen. In tali procedimenti la competenza territoriale

infradistrettuale acquista dunque rilievo solo nella fase del

dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza

preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per

l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente

competente a celebrare l'udienza preliminare.

La ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 può quindi

riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma

3-bis, cod. proc. pen. solo ove sia messa in discussione la stessa

competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto

competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Ne

deriva che la portata di tale decisione trova un limite nelle

situazioni, quali quelle prese in esame nei giudizi a quibus, in cui

l'imputato non è stato sottratto al proprio giudice naturale.

I rimettenti si sono invece basati sull'erroneo presupposto

interpretativo che, anche nei casi in cui il rinvio a giudizio è

disposto da un giudice dell'udienza preliminare ritualmente investito

della competenza, la declaratoria di incompetenza pronunciata dal

giudice del dibattimento debba comportare, alla stregua della

sentenza n. 70 del 1996, la trasmissione degli atti al pubblico

ministero, anziché direttamente al giudice competente per

ilgiudizio.

L'ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996 è, del resto,

chiaramente definito nello stesso dispositivo, ove è dichiarata

l'illegittimità delle norme censurate nella parte in cui prevedono

"la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al

pubblico ministero presso quest'ultimo", sul presupposto implicito di

un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare

diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione

penale e celebrato l'udienza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101,

secondo comma, 111, secondo comma, della Costituzione, dai giudici

dell'udienza preliminare dei tribunali di Napoli e di Firenze, con le

ordinanze inepigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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