Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1993 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6

luglio 1992 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a

carico di Mendola Matteo, iscritta al n. 680 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto Mendola Matteo, chiamato a rispondere dei reati di furto aggravato

continuato, tentata rapina impropria e tentativo di furto aggravato,

condannato dal Pretore di Verbania - Sezione distaccata di Arona,

interponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte

d'appello di Torino, rilevata con riguardo all'accusa di tentata

rapina l'incompetenza per materia del primo giudice, annullava la

sentenza e ordinava la trasmissione degli atti al tribunale di

Verbania, competente per materia;

Quest'ultimo, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 24, primo comma, codice

di procedura penale, per violazione degli articoli 3, 24 e 25 della

Costituzione.

Ad avviso del giudice remittente, dovendosi interpretare la

locuzione "giudice competente" come equivalente a giudice del

dibattimento competente, si arriverebbe, in base al principio di non

regredibilità del processo alla fase delle indagini preliminari

perpetuatio judicii, alla privazione di una intera fase processuale,

quella prevista e disciplinata dagli articoli 416 e ss. codice di

procedura penale. Una fase capace di portare alla definizione del

processo senza passare attraverso il dibattimento sia con una

sentenza di non luogo a procedere, per tutte le ipotesi previste

dall'articolo 425 codice di procedura penale, sia con una sentenza

conclusiva del giudizio abbreviato ovvero applicativa della pena su

richiesta dell'imputato;

Tale omissione si risolverebbe nella violazione del principio di

precostituzione del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), in

considerazione delle possibilità di eludere una specifica fase del

processo penale solo per effetto di un errore procedurale

(incompetenza per materia). Essa verrebbe inoltre a violare i

principi dettati negli articoli 3 e 24 della Costituzione e, cioè,

quello della parità di trattamento dei cittadini innanzi alla legge

e quello riguardante l'inviolabilità del diritto di difesa. Sarebbe

comunque possibile salvaguardare il principio della perpetuatio

judicii e armonizzarlo con i rilevati principi costituzionali,

considerando il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico

ministero presso la Pretura come motore dell'impulso a procedere per

il giudice delle indagini preliminari. Quest'ultimo, pertanto,

potrebbe fissare l'udienza preliminare sulla base del decreto di

citazione emesso dal pubblico ministero presso la Pretura; Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte, in riferimento agli articoli 3,

24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 24, primo comma, codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede che il giudice di appello, quando

pronuncia sentenza di annullamento per incompetenza per materia,

ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di

primo grado competente.

2. - Il remittente prospetta la possibilità di eliminare

l'affermato contrasto con i parametri costituzionali invocati

attraverso una operazione interpretativa, per vero macchinosa, che

porti a considerare il decreto di citazione a giudizio, emesso dal

pubblico ministero presso la Pretura, come capace di stimolare un

organo giudiziario apparentemente non destinatario dell'atto, il

giudice delle indagini preliminari, che dovrebbe sulla base del

decreto del pubblico ministero fissare l'udienza preliminare.

Tale possibilità interpretativa non convince. L'emissione del

decreto di citazione a giudizio, determina la devoluzione al pretore,

quale giudice del dibattimento, di un ben determinato thema

decidendum, e non si vede come potrebbe fungere da impulso verso un

organo giudiziario da esso distinto, e funzionalmente separato.

3. - Esclusa tale via interpretativa, la questione deve ritenersi

fondata.

Questa Corte, con la recente sentenza n. 76/1993, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,

codice di procedura penale nella parte in cui dispone che il giudice

del dibattimento ordini la trasmissione degli atti al giudice

competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo,

quando dichiari con sentenza la propria incompetenza per materia.

Anche l'art. 24, codice di procedura penale, dettato in materia di

appello, e regolante l'annullamento della sentenza di primo grado a

seguito di errore sulla competenza per materia, implica un identico

iter processuale imperniato sull'ordine di trasmissione degli atti

direttamente al giudice competente.

Per queste norme valgono le argomentazioni a base della

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, codice di procedura penale, esposte nella già citata sentenza

n. 76/1993. Tale meccanismo risulta in particolare lesivo del diritto

di difesa, perché a fronte di un'accusa modificata preclude

all'imputato "la possibilità di richiedere rispetto ad essa

l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in

termini sanzionatori) qual è il giudizio abbreviato. Un rito, che,

certo, l'imputato non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato

impedito di ottenere dal mancato consenso del pubblico ministero

ovvero dal rigetto del giudice per le indagini preliminari, ma ciò

sulla base di un errore attribuibile al pubblico ministero".

L'art. 24, primo comma, codice di procedura penale va dunque

dichiarato, al pari dell'art. 23, primo comma, dello stesso codice,

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, che, a

seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per

incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice

ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma,

codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, a seguito

dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per

materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente,

anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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