Art. 23 c.p.p. — Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

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Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 marzo 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 70/1996

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento dichiari con sentenza la propria incompetenza per territorio. Premesso che con la sent. n. 76 del 1993 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, nella parte in cui dispone che il giudice, qualora abbia dichiarato con sentenza, nel dibattimento di primo grado, la propria incompetenza, trasmetta gli atti al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, nel caso di specie, a causa dell'erronea individuazione della competenza territoriale da parte del primo pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare, uno dei due imputati (quello che aveva eccepito l'incompetenza del giudice 'ratione locì) non ha potuto beneficiare della riduzione di pena stabilita per la richiesta del rito abbreviato: e l'imputato non era tenuto a formulare una richiesta subordinata, perché dall'errore del giudice non possono derivare limitazioni di sorta al diritto di difesa, valore costituzionale garantito in ogni tipo di processo dall'art. 24 Cost..

    Art. 23 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 24 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1993

    Ha colpito questo articolo
    11 marzo 1993

    La dichiarazione della incompetenza per materia, sia quando con essa si rilevi una erronea applicazione delle disposizioni preposte al riparto della competenza sia quando invece si riscontri una erronea qualificazione giuridica del fatto, riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia dunque la fonte di siffatte valutazioni, risulta lesivo del diritto di difesa il precludere all'imputato, in una situazione così modificata, la possibilità di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'è il giudizio abbreviato. E poiché la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, prevista dall'art. 23, primo comma, cod.proc.pen., nel caso in cui il giudice del dibattimento (tribunale, pretore o corte d'assise) dichiari la propria incompetenza per materia, pregiudica appunto tale possibilità, lo stesso articolo - assorbiti gli ulteriori parametri invocati - va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 24 della Costituzione. - Sulla non illegittimità della preclusione dei riti speciali nei casi di contestazione di reato concorrente o di una circostanza aggravante emergenti dal dibattimento v. sent. n. 593/1990 e ordd. nn. 213/1992, 515/1991, 116/1991 e 11/1991.

    Art. 23 c.p.p. · Art. 102 cost. · Art. 112 cost. · Art. 1 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 370/2001

    Questione infondata
    16 novembre 2001

    Manifesta infondatezza - in quanto, successivamente all’ordinanza di rimessione, identica questione è stata dichiarata non fondata - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale, n. 70 del 1996, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest’ultimo, anche in relazione ai delitti, per i quali, ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare sono esercitate, rispettivamente, dall’ufficio del pubblico ministero e da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. - V. sentenza n. 104/2001. A.M.M.

    Art. 23 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art23 · fonte del testo

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