Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di

procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23 dicembre 1991

dal Pretore di Isernia, il 16 marzo 1992 dal Tribunale di Roma, il 21

gennaio e 28 febbraio 1992 dal Tribunale di Udine, il 13 febbraio

1992 dal Tribunale di Varese, il 25 marzo 1992 dal Tribunale di

Potenza, il 23 dicembre 1991 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Messina

- Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, il 4 giugno 1992 (n.

2 ordinanze) dal Tribunale di Avezzano e il 1° giugno 1992 dal

Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 264, 280, 285,

288, 320, 425, 432, 433, 434, 469, 470 e 493 del registro ordinanze

1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21,

22, 26, 37, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza pronunciata il 23 ottobre 1991, il Tribunale di

Isernia - dichiarata la propria incompetenza per materia -

trasmetteva gli atti al Pretore del luogo, il quale, con ordinanza

del 23 dicembre 1991, sollevava, in relazione agli articoli 3, 24 e

25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23 del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria

incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente

e non al pubblico ministero presso quest'ultimo.

A dire del remittente, il disposto dell'art. 23 del codice di rito

violerebbe la norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione,

palesandosi una disparità di trattamento tra colui che è citato al

giudizio del pretore a seguito della dichiarazione di incompetenza

del tribunale e colui che è citato davanti al pretore, attraverso le

vie fisiologiche, dal pubblico ministero. Solo nel secondo caso,

infatti, l'imputato potrebbe evitare il dibattimento, facendo ricorso

ai riti alternativi e, in particolare, al giudizio abbreviato.

Si pone altresì in rilievo anche una violazione dell'art. 24

della Costituzione, non potendo l'imputato far ricorso ai riti

alternativi con evidente menomazione del suo diritto di difesa. Né

varrebbe opporre la considerazione in base alla quale l'imputato già

in precedenza sarebbe stato nella condizione di adire tali riti

innanzi al giudice (incompetente) dell'udienza preliminare, atteso

che la dichiarazione d'incompetenza travolgerebbe tutti gli atti con

la sanzione della nullità (salve le eccezioni di cui all'art. 26 del

codice di procedura penale).

Viene infine segnalato dal remittente un preteso contrasto con

l'art. 25 della Costituzione e, in ispecie, con il principio della

precostituzione del giudice naturale ivi contenuto, poiché per il

disposto della norma censurata il pretore dovrebbe formare il

fascicolo per il dibattimento, mentre invece egli è, ai sensi

dell'art. 558 del codice di procedura penale, investito

legittimamente del processo solo quando riceve il fascicolo medesimo.

2. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 21 gennaio

e il 28 febbraio 1992, il Tribunale di Udine ha sollevato questione

di legittimità costituzionale del predetto art. 23 in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione. Gli imputati

erano stati citati a giudizio davanti al Pretore di Udine, il quale

aveva declinato con sentenza la propria competenza per materia e

aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale.

Essendo stata esercitata in modo erroneo l'azione penale, i

prevenuti si troverebbero ora privati non solo dell'udienza

preliminare, ma soprattutto della possibilità di richiedere il

giudizio abbreviato. La qual cosa comporterebbe una disparità di

trattamento rispetto a coloro che, pur imputati del medesimo titolo

di reato, siano stati tratti a giudizio senza passare attraverso una

pronuncia di incompetenza.

Oltre alla lesione del principio di eguaglianza dei cittadini di

fronte alla legge, la norma impugnata, per le stesse considerazioni,

violerebbe il diritto di difesa dell'imputato. Secondo il Tribunale

remittente, infatti, non si potrebbe accedere a una diversa

interpretazione della nozione di "giudice competente", di cui

all'art. 23, che andrebbe univocamente interpretato come giudice del

dibattimento, in considerazione del principio di non regressione del

processo in una fase precedente a quella in cui viene dichiarata

l'incompetenza. Né sarebbe possibile proporre, per la prima volta,

l'istanza per il rito abbreviato dinanzi al tribunale, poiché in tal

modo si verrebbe a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina

di tale istituto processuale (regolato dagli artt. 438 e ss. del

codice di procedura penale) mediante una interpretazione analogica

con effetto normativo preclusa al giudice ordinario.

3. - Con ordinanza pronunciata il 13 febbraio 1992, il Tribunale

di Varese, investito del procedimento successivamente alla

dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Pretore di

Varese, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede la trasmissione degli atti al giudice per le indagini

preliminari.

Ha osservato il Tribunale che, stante il principio di divieto di

regressione del procedimento, il "giudice competente", indicato dal

predetto art. 23 come destinatario degli atti, dovrebbe individuarsi

nel giudice del dibattimento e, quindi, una volta trasmesso il

procedimento dal pretore al tribunale, si perverrebbe al risultato di

privare l'imputato dell'udienza preliminare e della facoltà di

richiedere il rito abbreviato. Tale restrizione, a carico dei soli

imputati che abbiano visto instaurare il giudizio davanti ad un

giudice incompetente, sarebbe con tutta evidenza ingiustificata e

determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro che,

imputati dello stesso titolo di reato, non abbiano sofferto l'errore

procedurale. Né le esigenze di celerità processuale, che secondo il

remittente sarebbero alla base della norma censurata, potrebbero

giustificatamente prevalere sull'interesse dell'imputato a conseguire

attraverso il rito abbreviato una diminuzione della pena.

4. - Con ordinanza del 16 marzo 1992, a seguito della declaratoria

di incompetenza per materia del Pretore, il Tribunale di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,

primo comma, del codice di rito per violazione degli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Ha osservato il Tribunale che, in base al principio della non

regredibilità del processo a una fase antecedente, si deve escludere

la possibilità di una interpretazione diversa da quella che

individua nel giudice del dibattimento il destinatario degli atti

trasmessi per effetto della sentenza di incompetenza per materia di

cui all'art. 23, primo comma. Quando il legislatore ha voluto

ravvisare un diverso destinatario - è l'ipotesi contenuta nell'art.

22, terzo comma, dello stesso codice - lo ha, infatti, espressamente

detto. L'indicazione del "giudice competente" non potrebbe ritenersi

come riferita al giudice per le indagini preliminari, atteso che

quest'ultimo non avrebbe poteri di iniziativa, ma agirebbe solo su

impulso del pubblico ministero e, dunque, essa dovrebbe intendersi

rapportata al giudice del dibattimento.

Per l'imputato conseguirebbe la privazione dell'udienza

preliminare e, quindi, della possibilità di far valere le ragioni

della sua innocenza, con palese sacrificio del principio

costituzionale sancito dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

La norma impugnata verrebbe a creare anche una disparità di

trattamento, censurabile sotto il profilo dell'art. 3, tra l'imputato

nei cui confronti il processo si sia svolto ab initio secondo le

norme che regolano il procedimento innanzi al tribunale e quello che,

per lo stesso reato, sia sottoposto al giudizio del tribunale in

seguito a una sentenza pretorile di incompetenza.

5. - Con sentenza pronunciata il 25 marzo 1991 il Pretore di

Potenza, dichiarata la propria incompetenza per materia, trasmetteva

gli atti al Tribunale del luogo, che con ordinanza del 25 marzo 1992

sollevava, in relazione agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di

procedura penale.

A dire del remittente, il disposto di tale articolo violerebbe

l'art. 3 della Costituzione, rivelando una disparità di trattamento

tra colui che è citato a giudizio del tribunale in seguito alla

dichiarazione di incompetenza del pretore e colui che è invece

citato, secondo il citato iter, davanti al tribunale. Solo

nell'ultimo caso si instaurerebbe l'udienza preliminare con la

possibilità di definire in questa sede il processo. D'altra parte,

si verrebbe a determinare anche una violazione del diritto di difesa

(art. 24, secondo comma, della Costituzione): il sistema introdotto

dal nuovo codice priverebbe, infatti, l'imputato sia della facoltà

di avvalersi dell'udienza preliminare, nella quale difendersi,

evitando il rinvio a giudizio ed il pubblico dibattimento, sia della

possibilità di utilizzare i riti alternativi (in ispecie, il

giudizio abbreviato) sulla base di valutazioni riferite alla diversa

entità del reato quale ritenuto nella sentenza di incompetenza. La

norma impugnata, infine, urterebbe contro l'art. 112 della

Costituzione, venendo a spogliare il pubblico ministero presso il

giudice competente dei suoi poteri di iniziativa che, certo, non si

potrebbero ritenere validamente esercitati dal pubblico ministero

presso il giudice dichiaratosi incompetente.

6. - Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse tutte in data

23 dicembre 1991, il Pretore di Messina - sezione distaccata di

Francavilla di Sicilia, investito dei procedimenti sulla base di

altrettante pronunce di incompetenza per territorio del Pretore di

Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23 del codice di procedura penale, in relazione agli artt.

1 e 50, primo comma, dello stesso codice, per violazione degli artt.

102, primo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui

prevede che il giudice del dibattimento di primo grado, dichiarandosi

incompetente (per territorio), ordini la trasmissione degli atti al

giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo.

Ha osservato il Pretore che ben più razionale soluzione sarebbe

quella di imporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero al

fine di consentire a quest'ultimo la scelta tra la proposizione

dell'accusa e la sua archiviazione (ove l'accusa sia smentita dagli

atti raccolti o non abbastanza provata). L'art. 23, primo comma, del

codice di rito vincolerebbe, invece, il pubblico ministero (anche nel

caso di un procedimento male instaurato) alle valutazioni delle

risultanze processuali fatte dal suo omologo presso il giudice

incompetente, violando il principio della titolarità dell'azione

penale da parte del pubblico ministero presso il giudice competente

per territorio.

Tale meccanismo, del tutto irrazionale, sarebbe in contrasto con

gli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione.

7. - Con due ordinanze di identico contenuto, pronunciate il 4

giugno 1992, il Tribunale di Avezzano, investito dei giudizi a

seguito della dichiarazione di incompetenza per materia da parte del

Pretore di Celano, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, per contrasto con gli artt.

3 e 24 della Costituzione.

Ha osservato il Tribunale che il principio di non regressione del

processo, come enunciato nel predetto articolo del codice di rito,

viene a privare l'imputato dell'intera fase dell'udienza preliminare,

tipica del processo di tribunale, con riflessi ablativi di alcuni

diritti e facoltà di difesa, quali la richiesta di giudizio

abbreviato ovvero la possibilità del proscioglimento all'esito di

tale udienza, con un'evidente violazione dei principi costituzionali

della parità di trattamento e dell'inviolabilità del diritto alla

difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

8. - Con ordinanza dell'1 giugno 1992 emessa dal Tribunale di

Torino conseguentemente alla declaratoria di incompetenza per materia

del Pretore, è stata sollevata, per violazione degli artt. 112, 3 e

24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui si prevede la trasmissione degli atti dal giudice

incompetente per materia al giudice di competenza superiore.

Ha osservato il Tribunale che la normativa impugnata, innovatrice

rispetto alla disciplina prevista dal codice abrogato, realizza una

vera e propria perpetuatio judicii. Imponendo il non ritorno degli

atti all'ufficio del pubblico ministero nel caso di dichiarazione

d'incompetenza di altro giudice, essa comporterebbe un'investitura

diretta del giudice identificato come competente e, pertanto,

contrasterebbe con l'art. 112 della Costituzione che pone in capo al

solo pubblico ministero il potere-dovere di esercitare l'azione

penale.

Se il principio della perpetuatio judicii appare corretto nel caso

della dichiarazione d'incompetenza territoriale (poiché l'azione

penale sarebbe già stata iniziata e lo spostamento del procedimento

nulla aggiungerebbe al già avvenuto esercizio dell'azione), in

presenza d'una declaratoria d'incompetenza per materia tale esso non

sarebbe. In questo caso il fatto potrebbe risultare diverso o più

grave rispetto a quello originariamente contestato e, allora, si

renderebbe necessaria l'iniziativa del pubblico ministero per la sua

definizione. In mancanza, essendo il giudice a rilevare d'ufficio la

diversità e ordinare la trasmissione degli atti a quello competente,

egli finirebbe per divenire partecipe dell'esercizio dell'azione

penale, ciò che per Costituzione gli è precluso.

Inoltre, nel passare, da una sede processuale di competenza

inferiore a un'altra di competenza superiore, si verrebbe a privare

l'imputato della possibilità di richiedere il rito abbreviato che

egli poteva non avere interesse a richiedere di fronte ad un reato

minore, mentre potrebbe avere interesse a richiedere di fronte a un

reato più grave non ritualmente contestatogli. Senza il vaglio

dell'udienza preliminare, si verrebbe a spogliare l'imputato di una

garanzia propria del procedimento di primo grado che non si svolge

davanti al pretore, palesandosi un contrasto con l'art. 3, primo

comma, della Costituzione (per disparità di trattamento di fronte a

situazioni oggettivamente eguali) e con l'art. 24, secondo comma (per

la limitazione delle potenzialità difensive assicurate

all'imputato).

9. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha chiesto, con altrettanti atti di intervento, la declaratoria di

infondatezza di ogni questione di costituzionalità sollevata.

A sostegno di tale assunto, l'Avvocatura ha osservato che la ratio

dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale è quella

di evitare la regressione del procedimento alla fase iniziale

dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Con la conseguente necessità di rimettere il procedimento al giudice

competente per la stessa fase (quella del dibattimento) in cui il

processo si trovava, sì che il decreto di citazione non varrebbe

come atto di esercizio dell'azione penale, ma solo di fissazione

della nuova udienza dibattimentale.

Si tratterebbe dunque d'una scelta di economia processuale che non

violerebbe alcun principio costituzionale: la trasmissione degli atti

al giudice competente non priverebbe l'organo nel suo complesso del

potere di esercizio dell'azione penale, né trasferirebbe in capo al

giudice competente un potere di valutazione circa tale esercizio.

La procedura di cui all'articolo in questione non violerebbe alcun

principio costituzionale:

a) non quello di eguaglianza (art. 3 della Costituzione),

giacché la situazione dell'imputato citato per la prima volta in

giudizio sarebbe diversa rispetto a quella di colui nei cui confronti

l'azione penale è stata già esercitata, anche se deve proseguire

davanti a un giudice diverso;

b) non quello del diritto di difesa (art. 24 della

Costituzione), perché nella fase precedente l'imputato ha avuto la

possibilità di richiedere i riti alternativi, ma non ne ha

usufruito, perciò "bruciando" tale sua facoltà;

c) non, infine, quello del giudice naturale (art. 25 della

Costituzione), in quanto al nuovo giudice viene trasmesso solo il

fascicolo dibattimentale e non anche quello del pubblico ministero.

Circa l'infondatezza della questione sollevata dal Pretore di

Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, l'Avvocatura

ha osservato che l'art. 112 della Costituzione non può dirsi

violato, in quanto l'azione penale è stata correttamente esercitata

dall'ufficio del p.m., anche se poi risultato incompetente per

territorio, mentre il profilo relativo all'art. 102, primo comma,

della Costituzione, invocato nelle tre ordinanze in precedenza

richiamate, non troverebbe alcuna giustificazione dal momento che

detta norma tutela il principio della giurisdizione ordinaria

rispetto a quelle speciali, sì che la relativa questione non sembra

avere alcun collegamento con il caso in esame. Considerato in diritto

1. - Le dodici ordinanze sopra analizzate sottopongono

all'attenzione della Corte questioni di costituzionalità dell'art.

23, primo comma, del codice di procedura penale:

a) nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento,

quando dichiara la propria incompetenza per materia, ordini la

trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente anziché al

pubblico ministero presso quest'ultimo (ordinanze del Pretore di

Isernia e dei Tribunali di Udine, Roma e Potenza, Avezzano e Torino)

e, in un caso (ordinanza del Tribunale di Varese), anziché al

relativo giudice per le indagini preliminari, variamente motivando

con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 112 della Costituzione;

b) nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento

del primo grado, quando dichiara la propria incompetenza per

territorio, ordini la trasmissione degli atti al giudice ritenuto

competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo (tre

ordinanze del Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla

di Sicilia), sempre motivando con riferimento agli artt. 102 e 112

della Costituzione.

2. - La questione sub a) è fondata, là dove si duole che gli

atti non siano trasmessi al pubblico ministero presso il giudice

ritenuto competente per materia in sede di applicazione dell'art. 23,

primo comma, codice di procedura penale.

Il discorso non può non prendere le mosse dalla indiscutibile

premessa che la soluzione ivi delineata quale seguito della

declaratoria d'incompetenza per materia da parte del giudice del

dibattimento priva l'imputato della possibilità di richiedere il

giudizio abbreviato in ordine alla situazione profondamente diversa

insorta per effetto di un errore in precedenza da altri commesso

nella individuazione della competenza per materia e solo ora

riscontrato dal giudice investito del dibattimento. E ciò tanto nel

caso in cui gli atti vengano trasmessi dal pretore al tribunale,

quanto nel caso inverso, entrambi variamente riscontrabili nelle

vicende oggetto dei procedimenti a quibus, ma non senza la

possibilità di ampliare la visuale anche ai casi di incompetenza

ravvisata da o verso la Corte di assise.

La declaratoria d'incompetenza rivela, di per sé, l'avvenuta

violazione delle norme penali e processuali su cui si basa la

ripartizione della competenza per materia: una violazione che - o

dovuta ad una erronea applicazione delle disposizioni preposte al

riparto della stessa o dovuta a una erronea qualificazione giuridica

del fatto - riguarda non soltanto l'individuazione dell'organo

chiamato in concreto a esercitare la giurisdizione, ma anche la

sostanza stessa dell'azione penale. Quale che sia, dunque, la "fonte"

di siffatta valutazione, risulta lesivo del diritto di difesa il

precludere all'imputato, in una situazione così modificata, la

possibilità di richiedere rispetto ad essa l'instaurazione di un

rito che comporta notevoli benefici (soprattutto in termini

sanzionatori) qual è il giudizio abbreviato. Un rito che, certo,

l'imputato non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato

impedito di ottenere dal mancato consenso del pubblico ministero

ovvero dal rigetto del giudice per le indagini preliminari, ma ciò

sulla base di un errore (v. anche l'art. 21, primo comma, codice di

procedura penale) attribuibile al pubblico ministero.

È indubitabile, infatti, che le valutazioni dell'imputato circa

la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla

concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, con

particolare riguardo ai profili legati alla competenza per materia,

quali l'esatta individuazione del correlativo giudice, con importanti

riflessi sulle metodologie processuali corrispondenti alle diverse

competenze per materia. Analogamente, la valutazione da parte del

pubblico ministero o del giudice delle indagini preliminari circa la

definibilità del processo allo stato degli atti potrebbe

concludersi, in relazione alla nuova situazione processuale,

diversamente da quanto ritenuto relativamente alla situazione

originaria nel senso di non dar corso alla richiesta di giudizio

abbreviato allora presentata dall'imputato.

Va aggiunto che la variazione presa in esame dalle ordinanze di

rinvio a giudizio non riguarda una evenienza per così dire

fisiologica del procedimento, come quella della contestazione di un

reato concorrente o di una circostanza aggravante emergente dal

dibattimento ai sensi dell'art. 517 codice di procedura penale, in

ordine alla quale questa Corte ha considerato non illegittima la

preclusione dei riti speciali (sent. n. 593 del 1990 e ordd. nn. 213

del 1992, 515, 116 e 11 del 1991), ma, in quanto derivante da un

errore, pone riparo a una "patologia" processuale che, proprio

perché tale, non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato di

essa non responsabile.

L'art. 23, primo comma, codice di procedura penale va dunque

dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede

che, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, gli

atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al

pubblico ministero presso quest'ultimo.

Restano pertanto assorbiti gli ulteriori parametri invocati dai

giudici a quibus.

3. - La questione sub b), sollevata dal Pretore di Messina -

sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con riguardo alla

declaratoria di incompetenza territoriale, non è, invece, fondata.

Nella situazione presa in considerazione dal Pretore remittente -

non riscontrandosi una novità di contestazione dell'accusa tale da

ledere il diritto di difesa dell'imputato in ordine alla scelta del

rito, come implicitamente riconosce lo stesso giudice a quo, con il

non eccepire la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione -

non vi è lesione dei due parametri invocati (artt. 102, primo comma,

e 112 della Costituzione, in relazione agli artt. 1 e 50, primo

comma, codice di procedura penale). Infatti, nonostante la

intervenuta dichiarazione d'incompetenza per territorio, l'azione

penale a carico dell'imputato, data l'identità del fatto e del

titolo di reato contestato, risulta esercitata da un ufficio del

pubblico ministero equiordinato, senza partecipazione di alcun organo

giudicante alla formulazione dell'accusa, con conseguente pieno

rispetto dei ruoli, quali gli artt. 102, primo comma, e 112 della

Costituzione contribuiscono a delineare, trovando puntuale

rispondenza negli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura

penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 23,

primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone

che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la

propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti

al giudice competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo.

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale

sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della

Costituzione, e in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice

di procedura penale, dal Pretore di Messina - sezione distaccata di

Francavilla di Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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