Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del

codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come

modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso

con ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Gentile Angelo ed altri, iscritta al n.

366 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - Con ordinanza del 3 giugno 1971, il pretore di Padova ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 223 del

codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come

modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte

in cui non consentono che alle operazioni tecniche della polizia

giudiziaria si applichino le disposizioni degli artt. 315, 323, primo

comma, e 324 del codice di procedura penale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è

costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

2. - Con sentenza n. 185 del 1973, la Corte ha dichiarato

inammissibile per difetto di rilevanza la stessa questione,

relativamente all'art. 223 cod. proc. pen., in precedenza proposta

dallo stesso giudice.

Quanto all'art. 225 ricorre la medesima irrilevanza e gli argomenti

svolti nella citata pronunzia valgono anche per questa norma.

D'altronde, la Corte, con sua sentenza n. 148 del 1969, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma,

nella parte in cui esclude che agli accertamenti e alle operazioni

tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304

bis, ter e quater cod. proc. pen., e, con sentenza n. 86 del 1968, ha

disposto nello stesso senso per l'originario testo dell'art. 225, poi,

conseguentemente e conformemente, modificato dall'art. 3 della legge 5

dicembre 1969, n. 932 (e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n.

62).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura

penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3

della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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