Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 41,

43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e

di prodotti agrari), convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel

testo modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190; degli artt. 1 e

3 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande),

modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; dell'art. 42 della

legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione ed il

commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste

alimentari); dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162

(repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,

vini ed aceti) e dell'art. 223 del codice di procedura penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse l'8 ottobre 1969 dal pretore di Castelfranco

Veneto, il 31 ottobre 1969 dal pretore di Gallarate e il 18 ottobre

1969 dal pretore di Paliano nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Riondato Silvano, Mengato Adriano e Felici Mario, iscritte ai

nn. 428, 442 e 443 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.5 del 7 gennaio 1970;

2) ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 dal pretore di Casarano nel

procedimento penale a carico di Adamo Michele, iscritta al n. 454 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;

3) ordinanze emesse il 7 ottobre 1969 dal pretore di Cassano

d'Adda, l'8 ed il 1 ottobre 1969 dal tribunale di Sant'Angelo dei

Lombardi nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Parmeggiani Tiziano, D'Amelio Alfonso e D'Amelio Michele, iscritte al

n. 471 del registro ordinanze 1969 ed ai nn. 1 e 2 del registro

ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37 dell'11 febbraio 1970;

4) ordinanza emessa il 21 ottobre 1969 dal pretore di Sant'Angelo

dei Lombardi nel procedimento penale a carico di Di Conza Francesco e

De Filippo Michele, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25

febbraio 1970;

5) ordinanza emessa l'11 dicembre 1969 dal tribunale di Palermo nel

procedimento penale a carico di Cammarata Filippa, iscritta al n. 38

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;

6) ordinanza emessa il 12 gennaio 1970 dal pretore di Casarano nel

procedimento penale a carico di Marzano Flavio, iscritta al n. 45 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970;

7) ordinanze emesse il 21 ottobre 1969 dal pretore di Sant'Angelo

dei Lombardi e l'8 ottobre 1969 dal pretore di Pisa nei procedimenti

penali rispettivamente a carico di Santoro Teresa e di Rossi Elio e

Dino, iscritte ai nn. 58 e 61 del registro ordinanze 1970 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970;

8) ordinanze emesse il 23 gennaio 1970 dal pretore di Capri e il 3

dicembre 1969 dal tribunale di Savona nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Auricchio Gennaro e Federico Attilio e di

Saracco Leandro, iscritte ai nn. 79 e 87 del registro ordinanze 1970 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile

1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni

di legittimità costituzionale che hanno ad oggetto: a) gli artt. 41,

43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in

legge 18 marzo 1926, n. 562), nel testo modificato dalla legge 27

febbraio 1958, n. 190; b) gli art. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n.

283, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; c)

l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580; d) l'art. 75 del D.P.R. 12

febbraio 1965, n. 162; e) l'art. 223 del codice di procedura penale;

che le disposizioni sub a), b), c) e d) sono state denunziate - in

riferimento all'art. 24 e, da alcune ordinanze, anche in riferimento

all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui escludono le

garanzie di difesa nelle operazioni di prelievo, di analisi e di

revisione di analisi dei campioni;

che l'art. 223 del codice di procedura penale è stato denunziato -

in riferimento all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui

consente che la polizia giudiziaria proceda ad operazioni tecniche

senza l'intervento della difesa;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, trattandosi di questioni identiche od analoghe, i

giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che

questa Corte con sentenza n. 148 del 27 novembre 1969 dichiarò

l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui esso escludeva che alle

operazioni tecniche della polizia giudiziaria si dovessero applicare

gli artt. 390, 304 bis, ter e quater dello stesso codice;

che con sentenza n. 149 del 27 novembre 1969 venne dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre

1925, n. 2033, dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e

dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui per

la revisione delle analisi veniva esclusa l'applicazione degli artt.

390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;

che nella stessa sentenza vennero dichiarate non fondate le

questioni aventi ad oggetto le disposizioni relative alle operazioni

di prelievo e di prima analisi dei campioni;

che a quest'ultimo proposito le ordinanze di rimessione non

adducono motivi che possano indurre a conclusioni diverse da quelle

della precedente sentenza, sicché le relative questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

che tale dichiarazione può essere estesa anche all'art. 3 della

legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio

1965, n. 162 - disposizioni non esaminate nella precedente occasione -

che riguardano modalità attinenti alle ispezioni e prelievi dei

campioni;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara - nei sensi di cui in motivazione - la manifesta

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.

41, 43, 44, 45 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (contenente

disposizioni sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), convertito

in legge 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla legge 27

febbraio 1958, n. 190; degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n.

283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), modificata dalla

legge 26 febbraio 1963, n. 441; dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967,

n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione ed il commercio

dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari");

dell'art. 75 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (contenente "norme per

la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei

mosti, vini ed aceti") e dell'art. 223 del codice di procedura penale,

proposte dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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