Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1973

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1973 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo

1971 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Gobbo

Gianni, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971.

Visto l'atto di Costituzione della società Distillerie F.lli

Branca, parte civile nel procedimento penale a carico di Gobbo Gianni;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

udito l'avv. Luigi De Luca, per la società Distillerie F.lli

Branca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Gianni Gobbo,

imputato, su rapporto della questura di Padova, del delitto di cui agli

artt. 515 e 517 del codice penale, per avere, in un pubblico esercizio,

somministrato, come fernet della ditta Branca, una bevanda diversa, il

competente pretore - essendo risultato, dal verbale di sequestro della

bottiglia, che si era proceduto con l'assistenza di un esperto, che

aveva in precedenza segnalato il fatto alla questura per incarico

della' ditta sopra indicata - con ordinanza 29 marzo 1971, ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento agli artt. 3 e

24, secondo comma, della Costituzione, il dubbio di legittimità

costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui consente, nelle operazioni tecniche di polizia

giudiziaria, l'applicazione delle disposizioni degli artt. 315, 323,

primo comma, e 324 C.P.P., concernenti, rispettivamente, il potere di

ricusazione del perito, il diritto dell'imputato di nominare un

consulente tecnico ed il potere di quest'ultimo di assistere all'atto

peritale nella fase delle indagini preliminari".

Il pretore afferma che l'accertamento di cui al verbale di

sequestro, da considerare come accertamento tecnico, ricollegantesi

solo in via indiretta alla determinazione della notitia criminis, non

consentirebbe, a differenza degli accertamenti tecnici diretti,

l'applicazione delle norme sulla difesa dell'imputato, le quali, nella

specie, si renderebbero, invece, necessarie, trattandosi, appunto, di

un'operazione tecnica di polizia, e non di una semplice ispezione, per

la quale, ai fini delle garanzie difensive, sarebbe sufficiente il

deposito del relativo verbale.

Ciò premesso, il pretore esclude che la disposizione denunziata

sia già da ritenere illegittima in forza delle sentenze n. 86 del 1968

e n. 149 del 1969 di questa Corte: nella fase delle indagini

preliminari della polizia giudiziaria, infatti, sarebbero tuttora

inoperanti le garanzie di cui ai citati artt. 315, 323, primo comma, e

324 c.p.p., né potrebbero valere, per le operazioni tecniche, le

garanzie di cui all'art. 304 ter dello stesso codice, ancorché tale

norma sia richiamata nel successivo articolo 317 bis, sulla perizia

urgente.

La mancanza di un'effettiva tutela difensiva nelle anzidette

operazioni contrasterebbe con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

La violazione del principio di eguaglianza sussisterebbe, poi, per

l'ingiusta disparità di trattamento rispetto alla persona offesa dal

reato: l'ausiliario della polizia sarebbe la longa manus di

quest'ultima e non sarebbe ricusabile dall'imputato, il quale neppure

potrebbe avere un consulente abilitato ad assistere all'operazione

tecnica.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la società

per azioni Branca, parte civile nel processo penale, depositando in

data 8 ottobre 1971 deduzioni, nelle quali chiede che la questione sia

dichiarata infondata.

La difesa della società esclude, anzitutto, sia che il

prelevamento ed il sequestro di un prodotto, compiuti senza porre in

essere procedimenti scientifici o tecnici, possano considerarsi

un'operazione tecnica; sia che possa qualificarsi ausiliario della

polizia l'esperto che, pur avendo, per conto di essa società,

denunziato il fatto alla questura, non fosse stato richiesto di

procedere alla suddetta operazione.

Deduce, poi, che il primo comma del denunziato art. 223 c.p.p.,

nella parte in cui esclude le operazioni tecniche della polizia

giudiziaria dalle garanzie difensive di cui agli artt. 390, 304 bis,

ter e quater c.p.p., è stato già dichiarato illegittimo con sentenza

n. 149 del 1969, nella quale sarebbe anche accolto il principio,

ribadito dalla successiva sentenza n. 118 del 1970, secondo il quale,

nel caso di prelievo e di sequestro di campione e di analisi disposti

dalla polizia giudiziaria, le garanzie debbono essere assicurate solo

nella successiva fase di revisione delle analisi. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 223 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt.

3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non

consente che, nelle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si

applichino gli artt. 315 (Incapacità o incompatibilità dei periti),

323, primo comma (Facoltà delle parti private di nominare consulenti

tecnici) e 324 (Facoltà dei consulenti tecnici) dello stesso codice di

rito.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, esso giudice assume anche che

sussista disparità di trattamento rispetto alla persona offesa dal

reato, che potrebbe tutelare, tramite un ausiliario, non imparziale,

della polizia giudiziaria, i propri interessi, mentre all'imputato

(recte indiziato) sarebbe inibito sia di ricusare l'ausiliario, sia di

nominare un proprio consulente tecnico.

2. - Il pretore muove dal presupposto che il sequestro, ad opera

della polizia giudiziaria, di una bottiglia contenente un prodotto di

distilleria (nella specie fernet Branca), su segnalazione di un

esperto, fiduciario della presunta parte lesa, vada considerato

accertamento tecnico.

Il che non è. Il verbale di sequestro della questura di Padova,

pur se impropriamente chiama "perito" il fiduciario della ditta, in

epigrafe lo qualifica semplice denunziante (foglio 3 dell'incarto): e,

invero, egli si era limitato a segnalare al competente organo di

polizia la non genuinità del prodotto, subiettivamente constatata, e a

chiederne l'intervento, senza porre in essere alcun controllo tecnico o

accertamento peritale.

Così stando le cose, l'esperto non ha assunto la veste di

ausiliario ex art. 223 cod. proc. pen. Né è stato richiesto dalla

polizia giudiziaria, né ha proceduto ad operazioni per conto della

stessa, né ha compiuto, in concorso con questa, alcun atto che sia

stato ricevuto o allegato al processo verbale: mancano, cioè, tutti i

requisiti indicati nell'art. 223, primo comma, perché si abbia

l'"ausiliario".

L'esperto, in sostanza, si è presentato ed ha agito come un

qualsiasi cittadino privato, che abbia consentito alla polizia

giudiziaria di prendere notizia del reato, a seguito di denunzia orale

(art. 8, secondo comma, cod. proc. pen.), e di attivare il suo obbligo

di farne rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore (art. 2,

primo e secondo comma, cod. proc. pen.). E la polizia giudiziaria si è

limitata al sequestro della cosa con cui sarebbe stato commesso il

fatto di reato e che ha, per ciò solo, un'insita attitudine probatoria

diretta.

3. - Questa Corte ha già fissato, con stabile giurisprudenza, i

seguenti punti: a) poiché gli accertamenti e le operazioni importano

un giudizio tecnico, cioè si risolvono in veri e propri atti peritali,

le guarentigie difensive devono essere osservate anche in sede di

indagini preliminari della polizia giudiziaria: vedasi la sentenza n.

148 del 1969, la quale ha ritenuto che la norma denunziata (art. 223

cod. proc. pen.) incorra nella stessa parziale illegittimità

costituzionale che era stata accertata nella precedente sentenza n. 86

del 1968 a proposito degli artt. 225 e 232 cod. proc. pen.; b) quando,

invece, le operazioni si limitano al prelievo, di carattere meramente

preparatorio rispetto all'attività istruttoria, esse sono di spettanza

della polizia giudiziaria e non postulano le garanzie di difesa sancite

dalla Costituzione (vedansi le sentenze n. 149 del 1969 e n. 118 del

1970).

4. - L'indagine tecnica è successiva: e solo quando risulti che la

sostanza analizzata sia diversa da quella dichiarata o che il nome sia

mendace, si avrà indizio di reato e soggettivazione di questo nei

confronti di una determinata persona; e si realizzerà allora il

passaggio, dalle indagini generiche demandate, come compito di

istituto, alla polizia giudiziaria (vedasi la sentenza n. 2 del 1970 di

questa Corte), agli atti procedimentali (o preprocedimentali) che

richiedono la protezione difensiva costituzionalmente garantita (vedasi

la già citata sentenza n. 149 del 1969).

5. - L'art. 223 cod. proc. pen. è del tutto estraneo al caso che

ne occupa, sicché non hanno fondamento le censure sollevate in

riferimento all'art. 24, secondo comma, e all'art. 3 Cost., posto che,

come si è sopra spiegato, l'esperto che segnali la commissione di un

illecito penale non è un ausiliario della polizia giudiziaria, e tanto

meno è un perito, sibbene un semplice denunziante e un (eventuale e

futuro) testimonio.

Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità per irrilevanza della

questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento

agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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