Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 185 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo

1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione VI penale - nel

procedimento penale a carico di Martone Gennaro, iscritta al n. 285 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte di cassazione, sezione VI penale, nel corso del

procedimento a carico di Gennaro Martone, con ordinanza emessa il 3

marzo 1972, sollevava di ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 185 del codice di procedura penale "in quanto

viola il diritto di difesa della parte civile, del querelante e

dell'offeso, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione".

Ricordava che, a seguito della sentenza n. 132 del 1968, con la

quale questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 422 del codice di procedura penale nella parte in cui

prevedeva la sanatoria della nullità di cui all'art. 412, in relazione

all'art. 408 dello stesso codice, nei confronti della parte civile,

dell'offeso dal reato e del querelante, erano insorti in dottrina e

giurisprudenza contrasti rivolti a riconoscere oppure ad escludere la

nullità assoluta rilevabile ex officio in ogni grado e stato del

giudizio, per il caso di omessa citazione delle dette persone; e che

essa Corte di cassazione, con giurisprudenza costante, aveva ritenuto

che con quella sentenza la Corte costituzionale aveva rimosso la

preclusione della deduzione delle dette nullità dopo compiute le

formalità di apertura del dibattimento; che ciò non vulnerava il

principio secondo cui non è deducibile dall'imputato la nullità di

atti riguardanti disposizioni alla cui osservanza non ha interesse; e

che, non avendo interesse alla citazione della parte offesa, l'imputato

non era legittimato a dedurre la nullità derivante dall'omessa

citazione dell'offeso dal reato (alla cui tutela era tenuto a

provvedere, secondo l'ordinamento processuale, il pubblico ministero).

Il ricordato orientamento giurisprudenziale - aggiungeva

l'ordinanza - metterebbe in evidenza motivi di grave perplessità sulla

legittimità costituzionale del citato articolo 185 perché, nulla

essendo dato di rilevare dalla sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte

"sul carattere della nullità in questione, per stabilire cioè se,

oltre ad essere eccepibile dalla parte interessata in ogni stato e

grado del procedimento, sia pure da ritenere nullità insanabile e

quindi rilevabile d'ufficio", il detto articolo non dà al diritto di

difesa della parte civile, del querelante e dell'offeso dal reato

(inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale

nello svolgimento di qualsiasi procedimento, nell'interesse di tutte le

parti in giudizio) una tutela analoga a quella riconosciuta al diritto

di difesa dell'imputato (col dichiarare che sono insanabili e devono

essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento le

nullità derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni

concernenti l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato stesso).

E quindi la norma denunciata, per quello che non dice, sarebbe in

contrasto con il principio secondo cui la difesa è diritto inviolabile

in ogni stato e grado del procedimento, e con altro principio, che al

primo si ricollega, della par condicio, circa le garanzie per la tutela

dei rispettivi diritti di difesa, tra il pubblico ministero e

l'imputato e tra l'imputato e le altre parti private.

2.Ritualmente camunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza,

davanti a questa Corte costituiva nessuna delle parti e non spiegava

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La causa veniva pertanto assegnata per la decisione in camera di

consiglio. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di cassazione

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 del

codice di procedura penale nella parte in cui, in violazione dell'art.

24 della Costituzione, la norma lascia sprovvisto di tutela analoga a

quella accordata al diritto di difesa dell'imputato, il corrispondente

diritto della parte civile, del querelante e dell'offeso dal reato.

2. - Nonostante che nell'ordinanza manchi qualsiasi espressa

considerazione circa la rilevanza della questione, e all'esame della

Cassazione fosse il capo di decisione con cui il tribunale di Napoli

aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a

giudizio per la mancata citazione della persona offesa dal reato, deve

riconoscersi il carattere pregiudiziale della decisione della questione

de qua e, data la comunanza delle ragioni che stanno a base delle

nullità derivanti dalla mancata citazione anche della parte civile e

del querelante, la corretta proposizione della questione sollevata nei

termini sopra ricordati.

Va poi rilevato, ai fini dell'identificazione della questione, che,

pur esistendo nell'ordinanza un riferimento specifico alle nullità

derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni concernenti

l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, siccome a punto di

raffronto, l'oggetto della denuncia risiede in ciò che alla tutela del

diritto di difesa, latamente inteso (come diritto di azione e di difesa

tecnica e professionale), non sarebbero ammessi in modo analogo

l'imputato e la persona offesa dal reato per ciò che solo per il primo

e non anche per la seconda le nullità degli atti, per la mancata

osservanza delle disposizioni previste a garanzia del diritto di

difesa, sarebbero insanabili e quindi rilevabili d'ufficio in ogni

stato e grado del procedimento; ed in particolare, si avrebbe il vizio

di legittimità costituzionale perché la pura e-semplice rimozione

della preclusione, attuata con la sentenza n. 132 del 1968 di questa

Corte, non assicurerebbe in maniera effettiva la difesa in giudizio per

la persona offesa dal reato (nonché per la parte civile ed il

querelante).

3. - A seguito della richiamata sentenza n. 132 del 1968, con cui

è stato eliminato l'ostacolo (risultante dall'art. 422 del codice di

procedura penale) alla difesa in giudizio della persona offesa dal

reato, questa, la cui sfera giuridica per altro risulta accresciuta con

le innovazioni introdotte nel sistema a mezzo delle leggi 5 dicembre

1969, n. 932, e 15 dicembre 1972, n. 773, ha la possibilità giuridica,

qualora ad essa non sia stato notificato il decreto di citazione a

giudizio, ed anche "non immediatamente dopo compiute le formalità

d'apertura del dibattimento", di comparire davanti al giudice per

dedurre la nullità del decreto e di costituirsi parte civile per far

valere nel processo penale il suo diritto al risarcimento del danno e

alle restituzioni nei confronti dell'imputato o delle persone che, a

norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui.

L'esigenza del riconoscimento pieno ed effettivo del diritto in

parola, affinché ne sia assicurata l'inviolabilità, giusta quanto

sancito dall'art. 24 della Costituzione, risulta in tal modo

adeguatamente soddisfatta: alla persona offesa dal reato sono

riconosciuti diritti nel processo penale, di questi è assicurato un

normale esercizio e sono permesse l'assistenza e la rappresentanza in

casi e forme del tutto compatibili con le posizioni soggettive ed il

loro svolgimento.

Non appare per ciò necessario che, in funzione del rispetto della

disposizione costituzionale di raffronto, la nullità del decreto di

citazione derivante dalla mancata notifica di questo alla persona

offesa dal reato, sia insanabile e che debba essere rilevata d'ufficio

in ogni stato e grado del procedimento. Considerata la situazione

giuridica sostanziale e processuale dell'offeso dal reato sotto

l'angolo visuale dell'interesse di questo ad essere presente nel

processo penale anche (e soprattutto) per l'esercizio dell'azione

civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni, la doverosa

rilevabilità d'ufficio della nullità di cui si tratta, in sostanza,

nulla aggiungerebbe alla tutela desumibile dalla deducibilità della

stessa su richiesta del pubblico ministero e della-parte interessata.

All'offeso dal reato - è ancora da rilevare - è dato, per

l'efficacia riflessa del giudicato penale, d'avvalersi, a proprio

vantaggio, della relativa decisione nei casi ed entro i limiti previsti

dagli artt. 25 e seguenti del codice di procedura penale.

Ed infine, va tenuto presente il disposto degli artt. 27 e 28 di

detto codice, quale risulta rispettivamente a seguito delle sentenze n.

99 del 1973 e n. 55 del 1971. La persona offesa dal reato, a cui non

sia stato notificato il decreto di citazione a giudizio e sempre che la

conseguente nullità di codesto atto non sia dichiarata, rientra

certamente tra coloro che rimangono estranei al processo penale,

perché non posta in condizione di parteciparvi o di intervenirvi; e

pertanto nei di lei confronti nel giudizio civile o amministrativo la

pronuncia del giudice penale non ha autorità di cosa giudicata, quanto

alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità

del condannato o di colui al quale sia stato conceduto il perdono

giudiziale (art. 27 e sentenza n. 99 del 1973), e non è vincolante nel

giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che

furono oggetto del giudizio penale (art. 28 e sentenza n. 55 del 1971).

4. - Il diritto di difesa della persona offesa dal reato, per ciò,

non risulta negato, limitato o compresso.

Anzi il relativo principio è, come si è detto, adeguatamente

osservato, di modo che in relazione ad esso non acquista rilievo

l'asserito mancato rlspetto della par condicio nei confronti del

Pubblico ministero e dell'imputato e di questo e delle altre parti

private, dovendosi ritenere che almeno per quanto concerne la persona

offesa dal reato (nonché la parte civile ed il querelante) non è

essenziale che il diritto di difesa, che in sé è assicurato, lo sia

alla stessa stregua di come lo è per le parti necessarie del processo

penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 185-del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 24.della Costituzione, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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