Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1971 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 185,

306, 408 e 422 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse il 21 gennaio 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento penale

a carico di Moesch Vittorio e Demata Olga ed il 14 gennaio 1970 dal

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Merlanzoli

Carmelino, iscritte ai nn. 78 e 85 del registro ordinanze 1970 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile

1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Vittorio

Moesch e di Olga Demata, imputati, rispettivamente, di sottrazione e di

agevolazione colposa a sottrazione di beni pignorati dall'Esattoria

comunale di Napoli "Gestione Gerit", il pretore di quella città, con

ordinanza del 21 gennaio 1970 - dopo aver precisato che l'Esattoria,

sebbene fosse da considerare danneggiata dai reati, non era stata

citata in giudizio per non avere assunto alcuna delle qualità

processuali previste dall'art. 408 del codice di procedura penale -

riteneva rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di

legittimità costituzionale dello stesso art. 408, nella parte in cui

non prevede la citazione del danneggiato dal reato che non sia,

contemporaneamente, parte civile già costituita o parte offesa o

querelante o denunziante, e, conseguentemente, del successivo art. 422,

nella parte in cui consente la sanatoria della nullità comminata

dall'art. 412 dello stesso codice.

Sulla non manifesta infondatezza della questione, il pretore

osserva che il danneggiato dal reato, il quale non abbia alcuna delle

accennate qualifiche, non è sufficientemente tutelato dall'avviso di

procedimento - la cui omissione non è sanzionata da nullità - ai fini

del tempestivo esercizio, nel processo penale, dell'azione civile. La

quale, invece, è ora, dopo la sentenza n. 132 del 1968 di questa

Corte, pienamente garantita alle persone che rivestano una delle

qualifiche su indicate. Da ciò, secondo il pretore, deriverebbe il

contrasto delle disposizioni censurate, non solo con il diritto di

difesa di cui all'art. 24 Cost., bensì pure con il principio di

uguaglianza, per la disparità di trattamento tra le anzidette

categorie di soggetti e quella degli altri danneggiati, sebbene tutti

abbiano lo stesso interesse ad essere chiamati nel processo penale, per

potervi esercitare l'azione civile.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 15 aprile 1970, chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata.

Dopo aver richiamato la citata sentenza n. 132 del 1968 di questa

Corte ed i suoi precedenti dottrinali e giurisprudenziali, l'Avvocatura

prospetta le differenze sostanziali sussistenti, a suo avviso, tra i

concetti di offeso, di danneggiato di parte civile.

Al riguardo deduce che, secondo la prevalente dottrina, la "parte

offesa" - menzionata in parecchie disposizioni, ma non legislativamente

definita - tenderebbe ad identificarsi con il soggetto passivo del

reato, e cioè con il titolare dell'interesse specificamente tutelato

dalla relativa norma incriminatrice, e si distinguerebbe dal

danneggiato dal reato. Fa, poi, presente che, mentre nell'abrogato

codice di rito, proprio mediante la individuazione della persona offesa

si perveniva a fissare uno dei requisiti di legittimazione

all'esercizio dell'azione civile, nel codice vigente si fa, invece,

espresso riferimento, per tale legittimazione, alla "persona alla quale

il reato ha recato danno" (art. 22 cod. proc. pen.). Terminologia, per

altro, che non è stata seguita con una costanza così assoluta da far

ritenere abbandonata la disciplina tradizionale: e ciò anche perché,

sotto l'imperio dell'attuale codice, si sarebbe affermata la

separazione tra danno risarcibile ed offesa criminale.

Ciò premesso, l'Avvocatura riconosce che la tesi ora prospettata

non è inoppugnabile, data l'ampia formula che l'articolo 185 cod. pen.

adotta per sancire l'obbligo delle restituzioni e del risarcimento.

Esclude, però, che da tale obbligo e da quello dell'accertamento della

misura del danno - ove sia possibile - (art. 489, secondo comma, cod.

proc. pen.) possano desumersi argomenti che inducano ad imporre al

giudice la citazione a giudizio del danneggiato dal reato, sfornito

della qualità di persona offesa e non ancora costituitosi parte

civile, data la diversità delle rispettive situazioni giuridiche. Il

soggetto passivo - o persona offesa - sarebbe, infatti, un

contraddittore necessario dell'imputato e, quindi, parte del processo

ancor prima della costituzione di parte civile, mentre il danneggiato

acquisirebbe garanzie processuali ed acquisterebbe la qualità di parte

solo dopo l'anzidetta costituzione e condizionatamente alla validità

di questa.

D'altronde, secondo l'Avvocatura, "il principio del contraddittorio

sancito dall'art. 24 Cost. non coinvolge il danneggiato che non sia

soggetto passivo del reato né sia costituito parte civile": il danno

da lui risentito - se non accertato ai fini penali (art. 299 cod. proc.

pen.) - resterebbe ignoto e non può essere addossato al giudice il

compito di individuarlo né di sollecitare l'iniziativa di chi lo abbia

subito.

La citazione a giudizio del danneggiato - conclude l'Avvocatura -

contrasterebbe con le regole della disponibilità dell'azione civile e

con l'accessorietà del relativo rapporto, mentre l'avviso di

procedimento sarebbe, nella specie, una misura sufficiente di garanzia.

2. - Il tribunale di Milano, nel corso di un procedimento penale

per omicidio colposo a carico di Carmelino Merlanzoli - dopo aver

rilevato che la moglie della vittima, parte offesa dal reato, a seguito

della citazione a giudizio si era ritualmente costituita parte civile,

ma non aveva potuto esercitare il suo diritto nella fase istruttoria,

per il fatto di ignorare l'esistenza del procedimento suddetto, anche a

motivo del mancato avviso di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932 -

con ordinanza del 14 gennaio 1970, riteneva rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 306 cod. proc. pen., nella parte in cui, attribuendo alla

persona offesa dal reato talune facoltà, esclude ogni altro diritto

nel procedimento in fase istruttoria, ivi compreso quello alla

citazione ovvero all'avviso del procedimento penale con l'indicazione

dell'autorità procedente, e dell'art. 185 cod. proc. pen., nella parte

in cui non prevede quale nullità insanabile per la fase istruttoria

l'inosservanza di una disposizione che statuisce l'obbligo della

citazione o dell'avviso sopra indicati.

Sulla non manifesta infondatezza della questione, il tribunale si

richiama ai principi affermati con la sentenza n. 132 del 1968 di

questa Corte ed assume che la mancata previsione, per la fase

istruttoria, della citazione e dell'avviso di procedimento, si

tradurrebbe nell'impossibilità, per la parte offesa (e per il

querelante ecc.) di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, per

tutto il tempo in cui il procedimento si trova in tale fase.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze (del pretore di Napoli e del tribunale di

Milano), pur non avendo lo stesso oggetto, sollevano questioni che

attengono alle guarentigie processuali del danneggiato da reato, che

non sia costituito parte civile o non sia persona offesa o querelante o

denunziante; e, rispettivamente, a quelle della persona offesa, nella

fase istruttoria: i giudizi possono, quindi, essere riuniti e definiti

con unica sentenza.

2. - La questione proposta dal pretore di Napoli concerne gli artt.

408 e 422 (in relazione all'art. 412) del codice di procedura penale,

che si assumono illegittimi in quanto non richiedono, a pena di

nullità assoluta, la citazione in dibattimento del danneggiato che non

rivesta alcuna delle qualifiche indicate nell'art. 408.

Nei termini in cui è stata prospettata, la censura non ha

fondamento.

L'art. 185 del codice penale statuisce che ogni reato che abbia

cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga - oltreché

alle restituzioni - anche al risarcimento a carico del colpevole e

delle persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per

il fatto di lui. È da osservare, però, che trattasi di norma di

diritto sostanziale, alla quale non fa riscontro, nel codice di rito,

una coincidente normativa processuale: e ciò alla stregua delle

esigenze di concentrazione e di speditezza del processo penale, che

sarebbe gravemente appesantito dalla moltiplicazione delle parti

civili. E, altresì, alla stregua dello stesso carattere di supremazia

- per la sua funzione pubblicistica - di tale processo, già affermata

da questa Corte (da ultimo, nella sentenza n. 190 del 1971), che ha

indotto il legislatore a non richiedere, a pena di nullità, la

difficile ricerca individuale di eventuali danneggiati (per i quali il

pregiudizio può anche non essere di carattere patrimoniale: art. 185,

secondo comma, cod. pen. e art. 2059 cod. civ.) e a limitare l'obbligo

della citazione al dibattimento per l'offeso, per il querelante, per il

denunziante e, tra i danneggiati, per quelli che si siano costituiti

parte civile (art. 408, secondo comma, cod. proc. pen.).

Che l'art. 22 cod. proc. pen. attribuisca ad ogni danneggiato la

facoltà di costituirsi parte civile, non significa che chi non siasi

avvalso di tale facoltà acquisisca quei diritti che gli sarebbero

riconosciuti se gli competesse, a seguito della costituzione, il ruolo

di parte (o se si trattasse di chi, quale querelante o denunziante,

abbia dato avvio al processo, o di chi, quale direttamente offeso dal

reato, sia un contraddittore dell'imputato).

Giustificata così la diversità di trattamento, è da escludersi

la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La scelta legislativa ha una sua coerenza, perché è indubitabile

che, nell'economia del processo penale e per il raggiungimento degli

scopi di questo, ben diversa è l'importanza dell'offeso dal reato, del

querelante o del denunziante, e quella del semplice civilmente

danneggiato: l'offeso dal reato, il querelante e il denunziante sono

normalmente in grado di offrire un contributo all'accertamento della

verità dei fatti e al convincimento del giudice; il semplice

danneggiato lamenta il pregiudizio che ha sofferto e ne rivendica il

ristoro, al di fuori della dialettica del processo.

Né il sistema prescelto viola l'art. 24 Cost.: non il primo comma,

perché a nessuno che abbia sofferto un danno (diretto e immediato) dal

reato, è sottratto il diritto di far valere le proprie ragioni nel

processo penale (vigilantibus iura succurrunt); non il comma

successivo, perché la costituzione di parte civile consente sia la

difesa svolta personalmente, sia la difesa tecnica. Per di più,

l'efficacia riflessa del giudicato penale abilita il danneggiato ad

avvalersi, a proprio vantaggio, del dictum giudiziario (a meno che sia

risultato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso

o che il fatto fu commesso nell'adempimento di un dovere o

nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero che non è sufficiente

la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso: art.

25 cod. proc. pen.; vedi anche art. 27, primo comma, stesso codice).

Non è che il sistema sia perfetto (ad alcuni inconvenienti, per

altra via, questa Corte ha già ovviato: sentenza n. 55 del 1971), ma

ciò è conseguenza della compenetrazione dell'azione civile nel

processo penale, adottata dalla nostra legislazione, e della stessa

funzione subordinata e sussidiaria, nel rapporto processuale penale,

attribuita alla parte civile.

3. - Dalla premessa che i danneggiati, non altrimenti qualificati,

non rientrano di per sé nella nozione di parte privata (se non dopo

che siansi costituiti parte civile) discende che non può imporsi al

giudice l'individuazione di ciascuno di essi, come non può imporglisi

(tanto meno a pena di nullità) di disporne la citazione in giudizio.

4. - Per le stesse ragioni, non è essenziale al processo l'avviso

di procedimento a tutti i danneggiati: soddisfa alle esigenze volute

dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sostitutivo dell'art.

304 cod. proc. pen., e non contrasta con i precetti costituzionali, la

notificazione effettuata ai soli danneggiati cogniti: "tutti coloro che

possono assumere la qualità di parte privata" (art. 8, secondo comma,

legge su citata) sono quelli, e soltanto quelli, che tali risultano

allo stato degli atti o che successivamente vengono a risultare.

5. - Quanto al dubbio di costituzionalità degli artt. 306 e 185

cod. proc. pen., avanzato dal tribunale di Milano, per eventuale

contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, è

da premettere che l'art. 306 conferisce alla persona offesa anche non

costituita parte civile delle limitate facoltà, nel corso

dell'istruzione, dirette all'accertamento della verità, senza altri

diritti nel procedimento; e, altresì, che il denunziato art. 185 cod.

proc. pen. non concerne la parte civile, bensì riguarda le nullità

attinenti alla capacità del giudice, all'iniziativa e all'intervento

del pubblico ministero e all'intervento, assistenza e rappresentanza

dell'imputato.

D'altronde, questa Corte, con sua sentenza n. 136 del 1968,

dichiarando infondata la questione relativa alla non impugnabilità

della costituzione di parte civile in sede di istruttoria sommaria, ha

già accolto il principio che il contraddittorio tra imputato e parte

civile non si instaura nella fase istruttoria, bensì nel dibattimento

(artt. 98, 99 e 100 cod. proc. pen.).

Principio non smentito dalla diversa disciplina statuita per

l'istruzione formale dall'art. 97 cod. proc. pen., che prevede la

opposizione del pubblico ministero o dell'imputato alla costituzione di

parte civile e la relativa decisione del giudice istruttore, dappoiché

per il sesto comma dello stesso art. 97, la costituzione di parte

civile può venire esclusa, pur se prima - durante l'istruzione - era

stata ammessa; e, per l'art. 99 cod. proc. pen., "la costituzione di

parte civile può essere dichiarata inammissibile dal giudice anche

d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato del procedimento di primo

grado, prima dell'inizio della discussione finale nel dibattimento"

(eccezioni alla cosiddetta immanenza della parte civile).

Né disdice al criterio della provvisorietà della costituzione di

parte civile (sino alle soglie della discussione finale di primo grado)

la superstite validità degli atti dell'istruzione e del giudizio, se

in qualunque stato e grado del procedimento detta costituzione venga

dichiarata nulla (art. 100, terzo comma, cod. proc. pen.), essendo tale

validità conforme alla natura del processo penale, che esige la

utilizzazione degli elementi acquisiti al processo ai fini del

soddisfacimento della pretesa punitiva, che è relativamente autonoma

rispetto alla pretesa risarcitoria (e restitutoria), siccome emerge dal

disposto dell'art. 100, secondo comma, del codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 408 e 422 del codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e degli articoli 306 e 185 dello

stesso codice, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

rispettivamente sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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