Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo

comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 1° ottobre 1981 dal Tribunale di Roma,

iscritta al n. 1215 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° ottobre

1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 93, secondo

comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui non consentono alla persona offesa, non citata per

erronea qualificazione del fatto o citata in esito a contestazione

suppletiva, di costituirsi parte civile e al giudice di rilevare

d'ufficio la nullità del decreto di citazione";

Considerato che il petitum perseguito dal giudice a quo implica

l'apprestamento di un'apposita disciplina, tale non solo da

consentire la costituzione di parte civile oltre il termine

tassativamente indicato nell'art. 93, secondo comma, del codice di

procedura penale, ma anche da incidere sia sul regime

dell'opposizione alla costituzione di parte civile (v. articolo 98,

secondo comma) sia sul regime della citazione e dell'intervento del

responsabile civile (v. artt. 108,112), aspetti tutti che comportano

scelte riservate al legislatore (v. sentenze n. 48 del 1987, n. 37

del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408,

412 e 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma

con ordinanza del 1° ottobre 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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