Codice di giustizia contabile

Art. 50 c.g.c. — Pronuncia sulla nullità

[1]1. Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.

[2]2. Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico ((del responsabile)).

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 8 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico tolto: della parte che ha dato luogo alla nullita' aggiunto: del responsabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art50 · fonte del testo

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