Art. 165 c.p.p. — Notificazioni all'imputato latitante o evaso

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Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art165 · fonte del testo

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