Art. 98 c.p.c. — Cauzione per le spese
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 dicembre 1960. Leggi il testo vigente →
[1]Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
[2]Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 dicembre 1960
