Art. 98 c.p.c. — Cauzione per le spese

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[1]Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

[2]Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 dicembre 1960

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 67/1960

    Ha colpito questo articolo
    29 novembre 1960

    Il fatto che in un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sia richiamata espressamente, nel dispositivo, una soltanto delle due norme della Costituzione indicate nella motivazione, non esclude che la questione di legittimità sia da esaminare con riferimento ad entrambe le norme che devono, ai fini del giudizio, essere interpretate in coordinazione reciproca. (Nella specie venivano indicate nella motivazione gli articoli 3 e 24 Cost., e, nel dispositivo, risultava indicato soltanto il secondo articolo).

    Art. 98 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 3/1961

    Questione infondata
    11 marzo 1961

    Vedi: Sent. 67/1960 B.

    Art. 98 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art98 · fonte del testo

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