Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/11/1960 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod.

proc. civ., promosso con l'ordinanza emessa il 24 giugno 1959 dal

Tribunale di Chieti nel procedimento civile vertente tra Carabba Dino e

Marcellusi Enzo, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28

novembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1960 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Francesco Gravone, per Carabba Dino, l'avv. Umberto

Lombardi, per Marcellusi Enzo, e il sostituto avvocato generale dello

Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Chieti dal

dott. Dino Carabba contro l'avv. Enzo Marcellusi, per ottenere la

condanna di questo ultimo al pagamento di L. 320.000 a titolo di

restituzione di un onorario a lui pagato quale arbitro, in seguito a

sentenza della Corte di cassazione che dichiarava giuridicamente

inesistente un lodo arbitrale da lui pronunciato, oltre agli interessi

dal giorno del pagamento e al risarcimento dei danni da liquidarsi in

prosieguo, il convenuto chiedeva in via preliminare la imposizione

all'attore di congrua cauzione per le spese, giustificandola con la

palese difficoltà, se non impossibilità, di eseguire la condanna per

mancanza di beni perseguibili.

A seguito di tale richiesta, l'attore sollevava incidente di

legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod. proc. civ., in relazione

alle ripetute affermazioni contenute nella Costituzione sulla libertà

di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti e degli

interessi legittimi del cittadino, senza restrizioni di sorta.

Il Presidente istruttore, ritenendo che i provvedimenti

sull'incidente appartenessero alla competenza del Tribunale, rimetteva

le parti davanti al Collegio; e questo, con ordinanza del 24 giugno

1959, disponeva la rimessione degli atti alla Corte costituzionale "per

la decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata

dall'attore relativa al disposto dell'art. 98 Cod.proc.civ., che si

assume costituire violazione dell'art. 24 della Costituzione".

Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale osserva che la

questione non appare manifestamente infondata; che la norma dell'art.

98 limita, rispetto al non abbiente, l'esercizio del diritto di azione;

che essa stabilisce, nell'esercizio del potere di agire in giudizio,

tra ricco e povero una differenza che l'art. 3 della Carta

costituzionale in termini generali ripudia per tutti i cittadini. In

quanto alla obbiezione che l'attore ammesso al beneficio del gratuito

patrocinio, non è soggetto all'onere della cauzione per le spese,

l'ordinanza afferma che il dissenso tra le norme non sembra tuttavia

ovviato e che il vigente istituto del gratuito patrocinio subordina la

concessione del beneficio a condizioni e limiti non del tutto aderenti

al precetto costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata e,

quindi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1959, n.

288.

Si sono costituiti in giudizio, depositando le proprie deduzioni,

tanto il dott. Carabba quanto l'avv. Marcellusi ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato.

La difesa del dott. Carabba (l'attore del giudizio ordinario, a

carico del quale era stata richiesta l'imposizione della cauzione)

premette che, sebbene l'ordinanza del Tribunale di Chieti abbia

richiamato nel dispositivo soltanto l'art. 24 della Costituzione, il

giudizio della Corte costituzionale dovrebbe estendersi all'esame della

compatibilità della norma contenuta nell'art. 98 Cod. proc. civ.

anche con l'art. 3 della Costituzione, ricordato nella motivazione

dell'ordinanza stessa, nonché con l'art. 10, che esso attore aveva

richiamato nella discussione davanti al Tribunale.

Essa chiede che la illegittimità della norma venga riconosciuta e

dichiarata perché le disposizioni che prescrivono la proposizione,

nella prima udienza di trattazione, dell'istanza diretta

all'imposizione della cauzione sono tali, da impedire addirittura la

costituzione del rapporto processuale; perché il giudice deve

limitarsi a constatare che l'attore non è ammesso al gratuito

patrocinio e che è fondato il timore che l'eventuale condanna nelle

spese possa rimanere ineseguibile; perché il suo provvedimento non è

preceduto da alcuna istruttoria, ed è definitivo e non soggetto ad

alcun reclamo. La cauzione, inoltre, può essere imposta anche a carico

dell'appellante, che sia stato convenuto nel giudizio di primo grado, e

del fallito, e la mancata presentazione determina l'estinzione del

processo. Infine, la cauzione imposta deve essere prestata in denaro o

in titoli del debito pubblico, con notevole aggravio per chi non abbia

beni agevolmente liquidabili; né ciò è disposto a garanzia di

interessi dello Stato, ma a favore di un privato. Anche il contrasto

fra la disposizione denunziata e la Dichiarazione universale dei

diritti dell'uomo del 1948 e le convenzioni internazionali conferma che

essa viola i principi di eguaglianza sanciti nella Costituzione.

La difesa dell'avv. Marcellusi (convenuto davanti al Tribunale e

proponente dell'istanza per l'imposizione della cauzione) sostiene,

invece, che l'art. 24 della Costituzione, mentre riconosce a tutti la

possibilità di agire e di difendersi in giudizio, contiene tale

diritto nell'ambito del potere sommo della legge, né lo lede con

l'art. 98 del Cod. proc. civ., il quale dispensa dalla cauzione chi ha

ottenuto le spese a credito. La inviolabilità del diritto è

riconfermata dal carattere puramente processuale e cautelare

dell'istituto, perché, se la cauzione disposta non viene prestata, non

si perde l'azione, e l'attore subisce solo l'estinzione del processo e

può sempre riprendere la lite. Aggiunge che innumeri sono i casi per

cui non è dato agire se non si soddisfano oneri finanziari; e qui

ricorda le leggi sul bollo, sul registro, le tasse di successione, i

depositi per multa e il solve et repete.

L'Avvocatura generale dello Stato afferma che la questione proposta

è priva di ogni fondamento giuridico, e conclude perché la Corte

costituzionale voglia "respingere l'eccezione di incostituzionalità,

dichiarando la piena legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod.

proc. civ.". Essa sostiene che il Tribunale ha frainteso il contenuto e

lo scopo dell'art. 24 della Costituzione, il quale non mira ad altro

che a riconoscere a tutti i cittadini indistintamente la facoltà di

agire in giudizio per far valere le loro ragioni per la tutela di

diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Ricorda anche essa le

norme fiscali e quelle sul deposito per il caso di soccombenza. Fa

presente il rapporto fra l'art. 98 e l'istituto del gratuito

patrocinio, e ravvisa nel primo la finalità di assicurare precisamente

la par condicio litigantium evitando che una parte, riuscita

vittoriosa, venga a trovarsi nella impossibilità pratica di ricuperare

dall'altra, non ammessa al gratuito patrocinio, le sempre notevoli

spese e onorari di lite.

Tanto la difesa del dott. Carabba quanto quella dello Stato hanno

presentato memorie, nelle quali hanno ribadito le precedenti

conclusioni. La prima espone alcuni rilievi sulla giurisprudenza e la

dottrina più recenti, sostenendo che è unanime l'ammissione del

contrasto fra il principio della libertà di agire in giudizio e quello

della aspettativa del convenuto vittorioso di rivalersi delle spese che

ha dovuto sostenere. Contesta la validità dell'argomento desunto

dall'istituto del gratuito patrocinio e di quello della par condicio

litigantium.

L'Avvocatura generale dello Stato insiste, invece, su questa tesi,

aggiungendo che la norma dell'art. 98 Cod. proc. civ. è diretta ad

ostacolare il litigante di mala fede, in quanto che colui che potrà

dimostrare di non aver mezzi per affrontare una lite e provare che la

sua pretesa è assistita, appena, da un fumus boni juris, avrà tutti i

vantaggi del gratuito patrocinio. Contesta, infine, che si possa

discutere in questa sede della incompatibilità dell'art. 98 con l'art.

3 della Costituzione, non menzionato nel dispositivo dell'ordinanza del

Tribunale, aggiungendo che, ad ogni modo, ogni richiamo a tale art. 3

sarebbe del tutto infondato.

Nella discussione orale in pubblica udienza i difensori delle parti

e l'avvocato dello Stato hanno esposto nuovamente i loro argomenti, con

particolare riguardo alla estensione della indagine del Giudice

istruttore al merito della controversia. Considerato in diritto :

Le riserve esposte dalla difesa dell'avv. Marcellusi e da quella

dello Stato sul potere della Corte di esaminare la questione della

legittimità costituzionale dell'art. 98 del Cod. proc. civ. anche in

riferimento alla norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione, oltre

che a quella dell'art. 24 della Costituzione stessa, non sono state

ripetute nel corso della discussione orale.

D'altra parte, nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale di

Chieti si richiama espressamente anche la prima delle due norme

costituzionali ricordate, seppure il richiamo non ritorna nel

dispositivo.

Di conseguenza, la Corte ritiene, seguendo un suo costante

orientamento, di dover esaminare la questione della legittimità

dell'art. 98 Cod. proc. civ. con riferimento così all'art. 3 come

all'art. 24 della Costituzione, che devono essere interpretati ai fini

del presente giudizio in coordinazione reciproca.

Dalla combinazione fra queste due norme si deduce che il principio,

secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei

propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile

in ogni stato e grado del procedimento, deve trovare attuazione uguale

per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali

e sociali. Né sembra dubbio che l'art. 98 Cod. proc. civ., prevedendo

la imposizione della cauzione a carico di chi non sia ammesso al

gratuito patrocinio e nella ipotesi che vi sia fondato timore che

l'eventuale condanna nelle spese possa restare ineseguita, ricollega

l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore,

con la conseguenza che, se questi possiede un patrimonio di qualche

entità, la misura prevista dalla disposizione non può essere

disposta.

D'altronde la esclusione dell'applicazione dell'istituto nella

ipotesi che l'attore sia stato ammesso al gratuito patrocinio non

elimina la disparità di condizioni, sia perché tale ammissione è

subordinata alla dimostrazione dello stato di povertà

dell'interessato, e perciò dovrebbe essere rifiutata a chi non si

trovasse in tale condizione, sia perché il procedimento preliminare

per la concessione del beneficio non è sempre rapido come sarebbe

desiderabile, pur essendo previsto un procedimento d'urgenza.

I difensori hanno ampiamente discusso, richiamando tesi sostenute

dall'una o dall'altra parte della dottrina processualistica,

sull'ampiezza dell'esame affidato al Giudice istruttore, in relazione

all'istanza del convenuto per la imposizione della cauzione a carico

dell'attore, esame che, secondo alcuni, si estenderebbe anche al merito

della controversia, alle probabilità di vittoria dell'uno o dell'altro

litigante, al carattere temerario della lite. La Corte non ritiene di

potersi pronunciare su questi argomenti, che riguardano direttamente la

estensione e il contenuto di un potere attribuito al giudice ordinario.

Essa si limita ad osservare che il testo della legge vigente è

stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che

l'istituto della cauzione per le spese debba ritenersi applicabile

anche nel giudizio di appello, a carico dell'appellante, fosse questi

attore o convenuto nel giudizio di primo grado, nonché nel giudizio di

opposizione a decreto di ingiunzione. Queste applicazioni, unitamente

alla esclusione di ogni possibilità di reclamo, fanno sì che la

imposizione della cauzione e la conseguente estinzione del processo,

ove essa non sia prestata in denaro o in titoli del debito pubblico

(art. 86 disp. attuaz. del Cod. proc. civ.) nel termine stabilito,

possano provocare conseguenze di eccezionale gravità rispetto

all'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama

inviolabili.

Dai difensori del convenuto nel giudizio di merito e

dall'Avvocatura dello Stato si sono ricordati, allo scopo di accostarli

a quello in esame, diversi istituti del processo, i quali prevedono

l'adempimento di oneri, anche di natura patrimoniale, quale presupposto

per la valida costituzione del rapporto processuale: tali i depositi

per il caso di soccombenza, il principio del solve et repete in materia

fiscale, e così via.

A giudizio della Corte, fra codesti istituti e quello in esame sono

prevalenti le differenze su ogni possibile analogia, almeno ai fini

della presente questione. Anzitutto è evidente che molti di essi sono

posti in funzione di particolari interessi pubblici, che il legislatore

ha voluto salvaguardare, laddove la cautio pro expensis non serve

neppure al fine pubblico inerente al processo, del quale è piuttosto

una remora; in secondo luogo si osserva che essi presuppongono un

provvedimento giurisdizionale o amministrativo, quindi emesso da una

pubblica autorità, che può ben essere considerato titolo sufficiente

a giustificare l'imposizione di una cauzione, anche se suscettibile di

impugnazione e di riforma; infine, non si può omettere di rilevare che

in tutti i casi addotti come analoghi all'istituto in esame

l'imposizione dell'onere deriva da categorie e presupposti oggettivi,

laddove in questo si ha riguardo proprio, seppure non esclusivamente, a

quelle condizioni soggettive, personali o sociali, che l'art. 3 della

Costituzione impone di considerare non influenti ai fini della tutela

della eguaglianza giuridica.

Tutte queste considerazioni inducono la Corte a ritenere che l'art.

98 Cod. proc. civ. sia in contrasto con i principi degli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice

di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24

e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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