Art. 823 c.p.c. — Deliberazione e requisiti del lodo

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[1]Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed o' quindi redatto per iscritto.

[2]Esso deve contenere:

  • 1)l'indicazione delle parti;
  • 2)l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;
  • 3)l'esposizione sommaria dei motivi;
  • 4)il dispositivo; ((5) l'indicazione del luogo in cui e' stato deliberato;
  • 6)la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi)).

[3]Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che esso e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

[4]((Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione)).

Testo in vigore dal 2 marzo 1983 al 17 aprile 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 1983. 6 parole tolte, 64 parole aggiunte in 4 capoversi.

5) l'indicazione del tolto: giorno, mese, anno e luogo in cui tolto: viene sottoscritto aggiunto: e' stato deliberato;

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitriaggiunto: , con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.

… la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverloaggiunto: .

aggiunto: Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art823 · fonte del testo

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