Art. 658 c.p.c. — Intimazione di sfratto per morosità

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[1]((Il locatore puo' intimare al conduttore lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti)).

[2]Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che e' disposto ad accettare in sostituzione.

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 26 novembre 2024

Sfratto e licenzaVersione 0.2

Intimazione di sfratto per morosità

Intimazione al conduttore che non paga il canone, con la contestuale citazione per la convalida, l’ingiunzione per i canoni, procura in calce e formula per l’udienza.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 658 c.p.c., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29253/2024

    13 novembre 2024

    La Sezione Terza civile, nell’ambito di un procedimento per rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: «A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dal d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili».

    Art. 658 c.p.c. · Art. 363-bis c.p.c. · Art. 657 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 142/1985

    Questione inammissibile
    9 maggio 1985

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1 e 35 Cost., degli articoli: a) 658 cod. proc. civ., in quanto non prevede che la intimazione di sfratto per morosità, concernente immobili in cui vengono svolte attività industriali, artigianali, ecc., con diversi lavoratori dipendenti, debba essere portata, con mezzi idonei, a conoscenza di uno o più lavoratori dipendenti; b) 665 stesso codice, in quanto non prevede che il lavoratore, dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello sfratto, possa comparire in giudizio ed opporre eccezioni o sanare immediatamente la mora; c) 1180 cod. civ., in quanto non prevede che il lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello stato di morosità di quest'ultimo, possa adempiere la relativa obbligazione senza che il creditore-locatore ed il debitore-locatario possano opporsi. Nella specie difetta infatti il requisito della rilevanza, in quanto le questioni sono state sollevate senza il previo accertamento, da parte del giudice remittente, dell'esistenza - prospettata dal conduttore nel corso del procedimento di convalida di sfratto per morosità - dei "gravi motivi" che, ex art. 665 cod. proc. civ., avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile presentata dal locatore. - S. n. 300/1983.

    Art. 658 c.p.c. · Art. 665 c.p.c. · Art. 1180 c.c. · Art. 1 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984. 14 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il locatore puo' intimare al conduttore lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone tolto: d'affitto aggiunto: di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scadutitolto: , se non superano, nel loro ammontare, la competenza del conciliatore o del pretore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art658 · fonte del testo

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