Codice di procedura civile

Art. 239 c.p.c. — Mancata prestazione

[1]La parte alla quale il giuramento decisorio e' deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento e' stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le e' riferito.

[2]Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 221/1998

    Questione inammissibile
    19 giugno 1998

    È manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 334 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 238 cod. proc. civ., nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento decisorio), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 239 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 Cost.. - S. n. 334/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 238 c.p.c. · Art. 239 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art239 · fonte del testo

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