Codice della navigazione

Art. 626 c.nav. — Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi

[1]Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275.

[2]Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi e' sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione, e si estingue se non e' riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza previste nell'articolo 640.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art626 · fonte del testo

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