Art. 626 c.nav. — Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi
[1]Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275.
[2]Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi e' sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell'esecuzione, e si estingue se non e' riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza previste nell'articolo 640.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
