Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/05/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 623 codice di

procedura civile promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991

dal giudice istruttore presso il tribunale di Asti nel procedimento

civile vertente tra Trifone Gino e S.a.s. "SIBO di Avallone Angelo e

C." iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore

Renato Granata;

Udito l'avv. Sergio Cersosimo per la S.a.s. "SIBO2 DI Avallone

Angelo e C.";

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 27 novembre 1991 il giudice istruttore

presso il tribunale di Asti, designato nella causa di opposizione a

precetto pendente tra Trifone Gino e la società SIBO S.a.s., dovendo

pronunciarsi sull'istanza di quest'ultima diretta ad ottenere la

revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 623

c.p.c. - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella

parte in cui non prevede che il giudice adito nella causa di

opposizione a precetto in relazione ad esecuzione per consegna o

rilascio possa, prima dell'inizio dell'esecuzione, sospendere

l'esecuzione medesima.

In particolare il giudice rimettente premette che la società

SIBO, aggiudicataria all'asta pubblica di un immobile in sede di

esecuzione immobiliare, aveva agito in via esecutiva azionando come

titolo il decreto di trasferimento emesso dal giudice

dell'esecuzione. Non avendo l'ufficiale giudiziario proceduto al

rilascio in sede di primo accesso perché l'immobile era detenuto da

terzi, tra cui il Trifone, la società - dopo aver ottenuto dal Pretore di Asti un decreto con cui veniva disposta la prosecuzione

dell'esecuzione nei confronti di chiunque occupasse l'immobile -

notificava un nuovo atto di precetto al Trifone per il rilascio

dell'immobile. Quest'ultimo proponeva opposizione a precetto innanzi

al Pretore di Asti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione, che gli

veniva negata dal pretore adito, ma successivamente concessa dal

presidente del tribunale di Asti, al quale la causa era stata rimessa

per competenza per valore. Designato il giudice istruttore, la

società chiedeva la revoca della sospensione dell'esecuzione

sostenendo, tra l'altro, che il giudice dell'opposizione a precetto,

non essendo "giudice davanti al quale è impugnato il titolo

esecutivo", (art. 623 c.p.c.), non ha la facoltà di sospendere

l'esecuzione.

Il giudice istruttore rimettente - dopo aver escluso che

l'esecuzione potesse considerarsi già iniziata nei confronti del

Trifone - rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte

di cassazione, il giudice dell'opposizione a precetto non può

sospendere l'esecuzione, giacché l'inciso del primo comma dell'art.

623 c.p.c. , che, nell'attribuire il potere di sospendere

l'esecuzione al giudice dell'esecuzione, fa salva la possibilità che

tale sospensione sia disposta dal giudice innanzi al quale è

impugnato il titolo esecutivo, si riferisce soltanto ai casi di

impugnazioni in senso proprio (appello, ricorso per cassazione,

revocazione, opposizione di terzo, impugnazione della sentenza

arbitrale), con esclusione dell'opposizione a precetto. Quindi la

sospensione (erroneamente) disposta sarebbe da revocare. Ma tale

ritenuta impossibilità di sospendere l'esecuzione prima del suo

inizio quando l'opposizione a precetto sia fondata su titolo diverso

dalla sentenza esecutiva impugnabile si presenta - secondo il giudice

rimettente - ingiustificatamente penalizzante per il debitore

esecutato (e quindi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione)

soprattutto nel caso dell'esecuzione per consegna o rilascio che

avviene, o può avvenire, uno actu con l'attività dell'ufficiale

giudiziario di consegna della cosa mobile o di immissione nel

possesso dell'immobile, sicché il debitore, il quale lamenti

l'illegittimità del titolo esecutivo e contesti il diritto del

creditore a procedere, è del tutto sprovvisto della tutela cautelare

costituita dalla facoltà di chiedere la sospensione dell'esecuzione

senza che la specialità di tale esecuzione diretta giustifichi

questa limitazione di tutela.

Il giudice rimettente ravvisa inoltre un'ingiustificata disparità

di trattamento tra l'esecutato che, dopo un primo infruttuoso

accesso, può chiedere la sospensione dell'esecuzione e l'esecutato

che, per una mera ed accidentale situazione di fatto, veda esaurirsi

l'esecuzione al primo atto dell'ufficiale giudiziario.

2. - Si è costituita la società SIBO sostenendo in via

preliminare l'inammissibilità della questione di costituzionalità

sia per irritualità dell'ordinanza di rimessione in ragione

dell'incertezza nell'identificazione dell'organo rimettente, essendo

riferita al tribunale di Asti, ma sottoscritta dal giudice

istruttore; sia per difetto di rilevanza per essere l'esecuzione già

iniziata, avendo ormai l'ufficiale giudiziario proceduto ad un primo

accesso nell'immobile, ed avendo comunque il pretore autorizzato la

prosecuzione dell'esecuzione nei confronti del Trifone.

Nel merito la società SIBO sostiene che non vi è un indebito

sacrificio del diritto di difesa, né violazione del principio di

eguaglianza, atteso che i titoli esecutivi che abilitano

all'esecuzione per il rilascio rivestono caratteristiche di

particolare certezza e stabilità, che giustificano una speciale

tutela. Né d'altra parte la garanzia del diritto di difesa di cui

all'art. 24 della Costituzione copre sempre e comunque la tutela

cautelare. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di costituzionalità

- in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 623

c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice adito nella

causa di opposizione al precetto in relazione ad esecuzione per

consegna o rilascio possa, prima dell'inizio dell'esecuzione,

sospendere l'esecuzione medesima. Ritiene il giudice rimettente

violati sia il diritto di difesa in giudizio (perché il soggetto

esecutato, che con l'opposizione a precetto lamenti essere il titolo

esecutivo inidoneo a legittimare l'esecuzione, non può domandare la

sospensione dell'esecuzione stessa, non ancora iniziata, con

conseguente definitiva negazione di tale tutela cautelare ove

l'esecuzione, successivamente iniziata con l'accesso dell'ufficiale

giudiziario, si perfezioni uno actu), sia il principio di parità di

trattamento (perché si fa dipendere la possibilità per i soggetti

esecutati di accedere alla tutela cautelare della sospensione

dell'esecuzione dal fatto, meramente contingente e quindi

ingiustificatamente discriminatorio, che l'esecuzione si compia, o

meno, uno actu).

2. - Va preliminarmente rilevato che il giudice rimettente ritiene

che la sua decisione, quale giudice istruttore, dipende dalla

sussistenza, o meno, del potere di concedere la sospensione

dell'esecuzione da parte del tribunale e quindi si duole della

ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 623 c.p.c. nella

parte in cui tale potere - secondo la giurisprudenza della Corte di

cassazione - non è previsto; invoca pertanto una sentenza additiva

che tale potere attribuisca al giudice dell'opposizione a precetto.

Risulta però in tal modo una prospettazione perplessa ed ambigua

perché non è dato comprendere se l'attribuzione del potere di

sospendere l'esecuzione, che - secondo il giudice rimettente -

ricondurrebbe la norma censurata a conformità ai parametri

costituzionali invocati, sia da riferire, in caso di organo

collegiale, al giudice istruttore o al collegio; nel qual ultimo caso

il giudice istruttore non sarebbe legittimato a sollevare la

questione di costituzionalità de qua. Né può farsi ricorso ad un

canone generale che attribuisca sempre e comunque al giudice

istruttore tale potere di sospensione, atteso che una regola siffatta

non è rinvenibile nel vigente ordinamento processuale. Ed infatti

mentre è previsto che sia il giudice istruttore a provvedere

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione nel giudizio di appello

(art. 351 c.p.c.) ed in quello di opposizione a decreto di

ingiunzione (art. 649 c.p.c.), è in altri casi richiesta la

decisione collegiale; così in pendenza del giudizio di cassazione

(art. 373, secondo comma, c.p.c.), di revocazione (art. 401 c.p.c.),

di opposizione di terzo (art. 407 c.p.c.), di impugnazione della

sentenza arbitrale (art. 830, secondo comma, c.p.c.).

Tale mancata puntualizzazione da parte del giudice rimettente non

consente la verifica della rilevanza della sollevata questione di

costituzionalità e conseguentemente è causa di inammissibilità

della stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 623 codice procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, sollevata dal giudice istruttore presso il

Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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