Art. 596 c.p.c. — Formazione del progetto di distribuzione

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[1]Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche' possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

[2]Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 596 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1027/2025

    16 gennaio 2025

    Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.

    Art. 596 c.p.c. · Art. 2843 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1263 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 85 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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