Art. 83 — Progetto di distribuzione
Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
