Art. 549 c.p.c. — Contestata dichiarazione del terzo

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Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2013

EsecuzioneVersione 0.3

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 549 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24845/2026

    29 agosto 2026

    Le Sezioni unite civili, in relazione ad un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., avente ad oggetto la contestazione della dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria nella procedura esecutiva relativa al pignoramento di un credito d'imposta della contribuente esecutata, hanno sottoposto a revisione l’orientamento, risalente a Sez. U, n. 3773 del 2014 (Rv. 629606-01), secondo il quale detta controversia spetta al giudice tributario - in quanto relativa all’accertamento di un rapporto di natura tributaria e dovendo ascriversi, alla dichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria terzo pignorato, l’espressione del potere impositivo ad essa spettante - alla luce delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. con l. n. 162 del 2014) e dal d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. con l. n. 132 del 2015), applicabili ratione temporis . Le Sezioni Unite hanno rilevato che “il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e debitor debitoris, bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo” e che a “seguito della riforma dell’art. 549 c.p.c., la contestazione sulla dichiarazione del terzo è definita in via incidentale nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, con effetti limitati al processo esecutivo”. Le Sezioni unite, hanno, dunque, affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur quando esso abbia ad oggetto un credito di natura tributaria, in quanto, pur conservando la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria “la natura di atto espressivo del potere impositivo che può essere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge” , l'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, contenuto nella sentenza che conclude il giudizio, non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendo un’efficacia limitata alla fase esecutiva.

    Art. 549 c.p.c. · Art. 548 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7964/2026

    31 marzo 2026

    In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.

    Art. 549 c.p.c. · Art. 65 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 547 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 235 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4037/2026

    23 febbraio 2026

    Le cause di estinzione tipica del processo esecutivo, di cui agli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., sono tassative, cosicché la relativa disciplina non è suscettibile di applicazione analogica ai provvedimenti di improseguibilità dell'esecuzione forzata per ragioni di merito; pertanto, ove il g.e., all'esito della fase ex art. 549 c.p.c. in cui sia stata accertata l'inesistenza del credito pignorato, dichiari l'improcedibilità dell'esecuzione, tale provvedimento integra una chiusura anticipata atipica (o improcedibilità per infruttuosità), non soggetta al reclamo ex art. 630 c.p.c. bensì esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

    Art. 549 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 629 c.p.c. · Art. 630 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 86 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31354/2025

    1 dicembre 2025

    Nel procedimento di espropriazione presso terzi è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione proposta dal terzo pignorato per contestare l'esistenza del credito, allorché lo stesso consapevolmente non abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, regolarmente citato, non sia comparso all'udienza di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c.

    Art. 549 c.p.c. · Art. 487 c.p.c. · Art. 548 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 86 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 172/2019

    Questione infondata
    10 luglio 2019

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 549 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-ter , del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015), nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Il legislatore, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità ad esso riservato in materia processuale, e secondo una logica non estranea al sistema del codice di rito, ha scelto di fare ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la "ragionevole durata" dello stesso. Deve inoltre considerarsi che il creditore procedente deve necessariamente enunciare le ragioni dell'istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti, e che gli accertamenti reputati necessari dal giudice devono essere compiuti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Il procedimento in questione, peraltro, si conclude con una ordinanza succintamente motivata, impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nonché soggetta anche al ricorso straordinario per Cassazione. Infine, avverso l'esecuzione proposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo può ancora avvalersi della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2018 e n. 191 del 2016; ordinanza n. 64 del 2017, di restituzione degli atti allo stesso rimettente per ius superveniens ).

    Art. 548 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/2017

    Altra decisione
    30 marzo 2017

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione di inammissibilità genericamente formulata in ragione di un solo asserito difetto di rilevanza della questione (sulla cui sussistenza il giudice a quo ha, peraltro, adeguatamente motivato).

    Art. 548 c.p.c. · Art. 549 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 160/1998

    Questione infondata
    8 maggio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 97, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 cod. proc. civ., nella parte in cui "subordina la possibilità di riassumere il processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza che definisce il giudizio (passata in giudicato), anziché con la sentenza di primo grado", in quanto - posto che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei limiti della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela - con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione denunziata, come interpretata dal rimettente, trova una razionale giustificazione nella necessità che non avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre è ancora 'sub iudicè il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonché l'oggetto e i limiti di tale obbligo; ed in quanto l'invocato parametro dell'art. 97, comma primo, Cost. non è pertinente, tenuto conto che il principio del buon andamento della p.a., pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - S. n. 94/1996; O. nn. 99/1996, 147/1996, 159/1996 e 275/1996; 63/1997, 103/1997 e 168/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 549 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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