Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]di cose del debitore in possesso di terzi (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Salvo quanto previsto dal comma 2, se il terzo, presso il quale l'agente della riscossione ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi all'agente della riscossione, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo. 2. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 puessere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalita' previste dall'articolo 170; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
