Art. 530 c.p.c. — Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Sulla istanza di cui all'articolo precedente il ((giudice dell'esecuzione)) fissa l'udienza per la audizione delle parti.88

[2]All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.

[3]Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il ((giudice dell'esecuzione)) dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.88

[4]Se vi sono opposizioni il ((giudice dell'esecuzione)) le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.88 Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il ((giudice dell'esecuzione)) provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525.88

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di intervento del creditore nell’esecuzione

Ricorso del creditore che interviene in un’espropriazione mobiliare, presso terzi o immobiliare già iniziata, con o senza titolo esecutivo nei casi dell’art. 499, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, con la causa di prelazione, il tempo dell’intervento e la relata per il creditore senza titolo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati

Istanza del creditore pignorante o intervenuto per la vendita o l’assegnazione dei beni mobili pignorati presso il debitore, per la vendita dell’immobile pignorato con la documentazione dell’art. 567, l’esperto, il custode e la delega, oppure per l’assegnazione dell’immobile se la vendita non ha luogo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 21 marzo 1998. 4 parole tolte, 8 parole aggiunte in 4 capoversi.

Sulla istanza di cui all'articolo precedente il tolto: pretore aggiunto: giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la audizione delle parti.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il tolto: pretore aggiunto: giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il tolto: pretore aggiunto: giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il tolto: pretore aggiunto: giudice dell'esecuzione provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art530 · fonte del testo

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