Art. 530 c.p.c. — Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita

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[1]Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

[2]All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.

[3]Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

[4]Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art530 · fonte del testo

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