Art. 473-bis c.p.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilita', dei procedimenti di adozione di minori di eta' e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

[2]Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

[3]171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 473-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11242/2026

    27 aprile 2026

    In tema di giudizio per la dichiarazione di adottabilità, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., la competenza per l'accertamento dello stato di abbandono spetta inderogabilmente, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, al Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l'abbandono o a quello che disponga d'ufficio i relativi accertamenti, restando irrilevante, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ogni successivo trasferimento del minore.

    Art. 473-bis c.p.c. · Art. 473-bis.11 c.p.c. · Art. 5 c.p.c. · Art. 8 adozione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 104 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4983/2026

    5 marzo 2026

    L'art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 164 del 2024, a tenore del quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., in ragione del principio tempus regit actum, trova applicazione alle sole impugnazioni successive all'entrata in vigore del predetto decreto e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

    Art. 473-bis c.p.c. · Art. 473-bis.15 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 34 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27936/2025

    20 ottobre 2025

    In tema di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1, c.p.c.), il fatto costitutivo della domanda ha contenuto negativo e consiste nell'insussistenza del pericolo di inadempimento dell'obbligato, da valutarsi in relazione alla condotta di quest'ultimo, sicché, trattandosi di diritto eterodeterminato, la prospettazione di circostanze diverse o sopravvenute rispetto a quelle dedotte in un precedente giudizio integra una diversa causa petendi, con conseguente esclusione della litispendenza.

    Art. 473-bis c.p.c. · Art. 155 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 98 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis · fonte del testo

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