Art. 473-bis.4 c.p.c. — Ascolto del minore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]((Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.

[2]Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso e' in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita' fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volonta' di non essere ascoltato.

[3]Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.)) 171

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Ricorso del genitore non coniugato, convivente o no, perché il tribunale regoli affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento dei figli, con casa familiare, ascolto del minore, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento

Ricorso contenzioso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per rivedere le condizioni di separazione, di divorzio o sui figli nati fuori dal matrimonio: i giustificati motivi sopravvenuti, le condizioni vigenti e quelle chieste su affidamento, collocamento, frequentazione, assegni e casa familiare, i documenti economici e l’eventuale richiesta di provvedimenti urgenti.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis4 · fonte del testo

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