Art. 473-bis.19 c.p.c. — Nuove domande e nuovi mezzi di prova

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]((Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

[2]Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresi' proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.)) 171

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

FamigliaVersione 0.1

Comparsa del convenuto nel procedimento di famiglia

Costituzione del convenuto nella separazione o nel divorzio: presa di posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali su figli, casa e assegni, piano genitoriale e documenti economici.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Ricorso del genitore non coniugato, convivente o no, perché il tribunale regoli affidamento, collocamento, tempi di frequentazione e mantenimento dei figli, con casa familiare, ascolto del minore, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio o affidamento

Ricorso contenzioso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per rivedere le condizioni di separazione, di divorzio o sui figli nati fuori dal matrimonio: i giustificati motivi sopravvenuti, le condizioni vigenti e quelle chieste su affidamento, collocamento, frequentazione, assegni e casa familiare, i documenti economici e l’eventuale richiesta di provvedimenti urgenti.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis19 · fonte del testo

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