Art. 444 c.p.c. — Giudice competente

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Se la controversia riguarda l'applicazione di una disposizione di contratto collettivo o di una norma equiparata, ed e' in corso un processo collettivo riguardante l'applicazione di quella disposizione o norma, il giudice sospende il processo fino alla definizione di quello collettivo.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 444 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3433/2026

    16 febbraio 2026

    La competenza territoriale sulle controversie riguardanti gli obblighi previdenziali di un lavoratore autonomo quale datore di lavoro appartiene al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente deputato a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori, ex art. 444, comma 3, c.p.c. - che vale quale regola speciale cui vanno ricondotte le controversie riferite agli obblighi datoriali - e non a quello del luogo di residenza dell'attore, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 444 c.p.c., relativo alla generalità delle cause relative a diritti e ad obblighi previdenziali, non datoriali. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali, originati da modelli DM10, dovuti dalla ricorrente per i suoi dipendenti).

    Art. 444 c.p.c. · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 98 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25648/2025

    18 settembre 2025

    La competenza per territorio in ordine ad una controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo contributivo del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si determina in base all'art. 444, comma 3, c.p.c., prevalendo il criterio della "contiguità" con la sede amministrativa di gestione dei rapporti contributivo-assicurativi rispetto ad altri criteri di collegamento con il committente medesimo. (Nella specie la S.C., con riferimento a una controversia di accertamento negativo del credito contributivo promossa da un'impresa cui l'INPS aveva richiesto, quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. cit., il versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro subappaltatore di lavorazioni da essa commissionate, ha dichiarato la competenza del giudice della sede dell'ufficio dell'ente deputato a gestire il rapporto contributivo con detto datore di lavoro, e non quella del giudice della sede dell'impresa committente).

    Art. 444 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 2048/2025

    29 gennaio 2025

    La controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, ex art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneità della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza.

    Art. 444 c.p.c. · Art. 1 Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria · Art. 442 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 7 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/2002

    Questione infondata
    19 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 444 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, in quanto, dopo l'istituzione del giudice unico e la soppressione del pretore, la deroga al foro erariale - già stabilita per i giudizi innanzi ai pretori e ai conciliatori - non sarebbe più applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, ora attribuite alla competenza del tribunale. Infatti la questione è prospettata sulla base di una interpretazione che risulta disattesa dalla Corte di cassazione, secondo la quale, invece, è possibile interpretare le norme denunciate nel senso che tali controversie debbano ritenersi sottratte in primo grado alle regole del foro erariale.

    Art. 444 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 477/1991

    Questione infondata
    19 dicembre 1991

    Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione per "ufficio dell'ente" (previdenziale) cui fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a norma dell'art. 444, terzo comma, cod.proc.civ., deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione interna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi, e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento, e la sua individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa, nel senso che l'ufficio preso in considerazione dalla norma sarà quello ubicato nella circoscrizione territoriale ove ha sede l'impresa titolare dei rapporti assicurativi di cui si discute. Così esplicitato il parametro di collegamento spaziale sinteticamente (quanto implicitamente) contenuto nel mero riferimento "all'ufficio dell'ente" risultano sufficientemente predeterminate per legge le coordinate di individuazione del giudice territorialmente competente, nel pieno rispetto del principio della precostituzione del giudice, dovendo anche escludersi una disparità di trattamento fra le parti o un'ostacolo ad agire in giudizio, giacché il criterio di determinazione della competenza è ispirato all'interesse generale di avvicinare il processo al luogo ove trovasi la documentazione rilevante. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). - Sulle norme, di contenuto nettamente diverso da quella in questione, concernenti l'applicazione della legge sull' E.N.P.A.L.S. e, rispettivamente, le controversie di lavoro dei dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato: S. nn. 4/1969 e 117/1990.

    Art. 444 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1014/1988

    Questione infondata
    3 novembre 1988

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 75/1988, 337/1988 e 907/1988.

    Art. 444 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art444 · fonte del testo

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