Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1991 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma

terzo del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il

18 marzo 1991 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente

tra la s.r.l. Rita e l'I.N.P.S. iscritta al n. 355 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Rita e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi l'avvocato Giulio Prosperetti per la S.r.l. Rita e Leonardo

Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 18 marzo 1991 il Pretore del lavoro del

circondario di Fermo - nel procedimento civile promosso dalla

società RITA a r.l. contro l'Istituto Nazionale per la Previdenza

Sociale ed avente ad oggetto contributi e sanzioni in materia di

previdenza obbligatoria - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in via incidentale dell'art. 444, terzo comma, cod.

proc. civ. nella parte in cui prevede la competenza del "pretore, in

funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio

dell'ente" per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.

Nel delibare in via pregiudiziale l'eccezione di incompetenza

territoriale sollevata dalla difesa dell'Istituto convenuto, che assume essere competente il Pretore di Ascoli Piceno qui avendo sede

l'ufficio INPS presso il quale la società sarebbe iscritta ai fini

contributivi, il Pretore - considerato che egli ha "sede in località

ove esiste un ufficio dell'ente e si controverte se tale ufficio

abbia tra le sue attribuzioni quella influente ai fini della

determinazione della competenza territoriale per la causa in esame" -

dubita della legittimità costituzionale della norma citata perché

conferisce all'ente previdenziale il potere di influire sul riparto

della competenza territoriale mediante atti interni organizzativi,

attribuendo la trattazione di affari all'uno o all'altro dei suoi

uffici, senza alcun vincolo normativo, neppure regolamentare, ma

esercitando la più ampia ed insindacabile discrezionalità, che in

ipotesi potrebbe essere ispirata proprio dall'intento di "scegliere"

il giudice preferito. Si determina in tal modo - secondo il giudice

rimettente - una condizione di inferiorità della controparte, lesiva

del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto alla difesa

(art. 24 Cost.) e della garanzia della precostituzione del giudice

(art. 25 Cost.).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale di Stato, eccependo preliminarmente il

difetto di rilevanza della sollevata questione di costituzionalità,

sul rilievo che dovrebbe prima accertarsi se l'ufficio INPS di Fermo

abbia, o no, competenza in ordine al rapporto previdenziale oggetto

del giudizio.

La questione è poi altresì inammissibile - secondo l'Avvocatura

- per contraddittorietà della prospettazione giacché il giudice

rimettente fa riferimento - come criterio per determinare la

competenza territoriale - ad un modulo organizzativo generale e nello

stesso tempo sembra dare rilievo a singoli atti interni dell'ente

previdenziale attributivi della trattazione di un determinato

rapporto ad un ufficio diverso da quello in astratto competente.

Nel merito l'Avvocatura sostiene essere la questione infondata

atteso che per "ufficio" al quale fa riferimento la norma censurata

deve intendersi l'organo periferico presso il quale devono essere

assolti gli obblighi assicurativi del datore di lavoro e che ha il

potere di pretenderne l'adempimento. Si tratta quindi di un criterio

oggettivo che non viola il principio del giudice naturale

precostituito per legge. Inoltre non c'è aggravio per l'accesso alla

giurisdizione perché il datore di lavoro può rivolgersi al giudice

del luogo dove è gestita la sua posizione assicurativa.

3. - Si è costituita la società RITA sostenendo che, ove per

"ufficio dell'ente" si intenda quella struttura periferica dove viene

in concreto gestita la posizione contributiva del singolo datore di

lavoro, risulterebbe un'ampia discrezionalità dell'ente

previdenziale che potrebbe attribuire la posizione contributiva di un

singolo datore di lavoro ad un ufficio situato in località diversa

da quella in cui il medesimo datore di lavoro abbia la propria sede o

residenza, ancorché in quest'ultima vi sia un ufficio dell'ente

abilitato alla gestione di posizioni contributive. Ha chiesto

pertanto la pronunzia di una sentenza che dichiari l'illegittimità

costituzionale della norma censurata nella parte in cui prevede che

l'"ufficio dell'ente" si identifichi necessariamente con quello

presso il quale il datore di lavoro è chiamato in concreto ad

assolvere alle proprie obbligazioni contributive, per effetto della

quale - a suo avviso - la cognizione delle controversie previdenziali

in discorso verrebbe rimessa alla competenza del "Pretore nel cui

mandamento ha sede l'ufficio dell'ente astrattamente competente in

ordine agli "obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle

sanzioni" e nella cui sfera di competenza territoriale risiede il

contribuente". In subordine ha chiesto una sentenza di non fondatezza

che in via interpretativa conduca alla stessa soluzione sopra

auspicata.

Si è costituito altresì l'INPS sostenendo l'infondatezza della

questione di costituzionalità ove per "ufficio dell'ente" si

intenda, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione,

quell'"ufficio fornito di potere di rappresentanza e che costituisce

il luogo ove il datore di lavoro deve adempiere a quegli incombenti

la cui decisione dà luogo alla controversia". Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui

prevede, in materia di previdenza obbligatoria, la competenza del

"pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede

l'ufficio dell'ente" (previdenziale), in riferimento agli art. 3, 24

e 25 Cost. per sospetta ingiustificata disparità di trattamento nel

processo civile di una parte (datore di lavoro assoggettato agli

obblighi contributivi) rispetto alla controparte (ente

previdenziale), nonché per violazione del diritto alla difesa in

giudizio e della garanzia della precostituzione del giudice.

2. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni sollevate

dall'Avvocatura di Stato.

Il Pretore - chiamato ad applicare l'art. 444, comma 3, cit. in

quanto investito di controversia "relativ(a) agli obblighi dei datori

di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per

l'inadempimento di tali obblighi" - contesta in radice la

legittimità costituzionale della disposizione perché essa individua

il giudice territorialmente competente in base ad un dato fattuale la

cui determinazione in concreto è rimessa all'assoluto arbitrio di

una delle parti in causa, cioè dell'ente previdenziale.

Di fronte a questa radicale contestazione si rivela ininfluente

l'accertare se l'ufficio di Fermo abbia o non abbia esercitato

qualche competenza in ordine al rapporto previdenziale oggetto del

giudizio, e così anche se lo stesso ufficio abbia (il che secondo

l'ordinanza sarebbe controverso) tra le sue attribuzioni quella

influente ai fini della determinazione della competenza territoriale

per la causa in esame. Come pure ininfluente si rileverebbe

l'eventuale contraddizione in cui il giudice a quo, secondo

l'Avvocatura, sarebbe incorso nella individuazione del criterio di

identificazione dello "ufficio dell'ente" cui fa riferimento l'art.

444, comma 3, (contraddizione, peraltro insussistente in quanto il

giudice a quo ha inequivocamente precisato di aderire, puntualmente

richiamandolo, all'orientamento giurisprudenziale che attribuisce

rilievo al solo criterio organizzativo astratto ritenendo irrilevante

una eventuale attribuzione concreta diversa in ragione di specifici

provvedimenti derogatori). L'uno e l'altro rilievo sono infatti privi

di qualsiasi influenza ai fini del decidere, una volta che il giudice

dubita della legittimità costituzionale della norma che egli -

indipendentemente dalle peculiarità del caso concreto e dalle

conseguenze pratiche alle quali, alla stregua di quella norma,

potrebbe pervenirsi - dovrebbe comunque applicare al fine di regolare

la propria competenza.

3. - Ammissibile in rito, la questione è però infondata nel

merito.

Come si è visto, secondo il giudice a quo l'art. 444, comma 3,

violerebbe gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione perché, ai

fini della individuazione del giudice territorialmente competente,

rinvia ad un dato fattuale rimesso all'arbitrio dell'ente: cioè

correla la individuazione del giudice all'ufficio dell'ente

attributario della gestione del rapporto assicurativo del quale si

discute, ufficio la cui localizzazione è peraltro determinata

dall'ente a proprio libito.

È però errata la premessa sulla quale la proposizione si fonda,

in quanto deve negarsi la sussistenza - alla stregua della

interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione - di

una illimitata discrezionalità dell'ente nel tracciare il quadro

organizzativo degli uffici ai quali attribuisce la competenza a

gestire i rapporti assicurativi e previdenziali facenti capo alle diverse imprese.

Secondo tale orientamento, infatti, da una parte per "ufficio

dell'ente" - al quale ha riguardo il terzo comma dell'art. 444 cit. -

deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione

esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a

ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente

il pagamento o a restituirne l'eccedenza; d'altra parte la sua

individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa (o ad

una sua dipendenza) nel senso che l'ufficio dell'ente previdenziale

preso in considerazione dalla norma è quello nell'ambito della cui

circoscrizione territoriale ha sede l'impresa titolare dei rapporti

assicurativi dei quali si controverte e rimangono ininfluenti

eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o

parte di questi rapporti ad uffici aventi competenza territoriale su

ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa.

Così esplicitato (dalla giurisprudenza) il parametro di

collegamento spaziale, sinteticamente (quanto implicitamente)

contenuto nel mero riferimento all'"ufficio dell'ente", risultano

conseguentemente predeterminate (per legge) le coordinate di

individuazione del giudice territorialmente competente con pieno

rispetto del precetto costituzionale del giudice naturale (art. 25

Cost.).

Né la norma censurata comporta - sotto il profilo denunciato -

una disparità tra le parti nel processo o un ostacolo ad agire in

giudizio giacché il criterio di determinazione della competenza

territoriale si raccorda anche alla sede dell'impresa (o di una sua

dipendenza) ed è ispirato all'interesse generale di avvicinare

tendenzialmente il processo al luogo dov'è la documentazione

rilevante.

Certamente rimane affidata alle scelte discrezionali dell'ente la

delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei propri uffici,

attributari delle competenze relative alla gestione dei rapporti

assicurativi delle varie imprese, circoscrizioni che l'ente potrebbe

ritagliare a suo piacimento, articolando la propria organizzazione

secondo uno schema di decentramento più o meno accentuato, fino ad

attribuire la competenza sull'intero territorio nazionale ad un unico

ufficio. Ed in tale evenienza potrebbero profilarsi censure di

incostituzionalità, di cui la Corte si è occupata in altre

occasioni (sent. n. 4 del 1969; sent. n. 117 del 1990). Si tratta

però di profili che, in questa sede, sfuggono al sindacato della

Corte in quanto non prospettati nell'ordinanza di rimessione, né

comunque rilevanti atteso che l'ente previdenziale in questione

(I.N.P.S.) ha per legge organi periferici (v. art. 42 e seg. legge 9

marzo 1989 n. 88).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, terzo comma,

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 25 Cost., dal Pretore di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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