Art. 441 c.p.c. — Consulente tecnico in appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]I consulenti tecnici, nominati a norma dell'articolo 61, sono scelti in albi speciali.

[2]Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta.

[3]Del parere del consulente e' redatto processo verbale, tranne che il consulente lo presenti per iscritto.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art441 · fonte del testo

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