Art. 440 c.p.c. — Appellabilità delle sentenze
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 38 parole tolte, 17 parole aggiunte.
tolto: Il giudice interroga di regola le parti a norma dell'articolo 117 e chiede alle associazioni sindacali di cui all'articolo 430 le informazioni opportune; puo' inoltre disporre la comparizione personale dei rappresentanti che hanno partecipato al tentativo di conciliazioneaggiunto: Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art440 · fonte del testo
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