Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/06/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 419

cod. proc. civ. (Intervento volontario) promossi con le ordinanze

emesse il 17 aprile 1978 dal Pretore di Napoli e il 19 maggio 1982 dal

Pretore di Lecce, rispettivamente iscritte al n. 350 del registro

ordinanze 1978 e al n. 543 del registro ordinanze 1982 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 1978 e n. 25 del

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso al Pretore di Napoli, in funzione di giudice del

lavoro, depositato il 9 dicembre 1975, Cammarota Gennaro, Boccarossa

Gennaro e Aprile Gesualdo, premesso che, nonostante l'assunzione da

parte della Cooperativa La Spiga (per il Boccarossa e l'Aprile) e della

Cooperativa L'AGO (per il Cammarota), avevano lavorato, all'interno del

silo, agli ordini del capo bilancista della S.p.a. Magazzini Generali,

Silos e Frigoriferi, con sede in Napoli, senza che mai le Cooperative

si fossero intromesse nell'organizzazione e nell'esecuzione del lavoro

limitandosi soltanto alla fornitura e composizione delle squadre

inviate giornalmente al lavoro nel numero richiesto dai gestori del

silo e alla suddivisione, fra i lavoratori, dei compensi di cottimo,

corrisposti dalla Magazzini Generali previa detrazione delle spese per

il funzionamento delle cooperative ed il pagamento (in misura ridotta)

dei contributi assicurativi e previdenziali, che anche il potere

disciplinare era stato ed era esercitato dalla Magazzini Generali

tramite le Cooperative le quali si erano obbligate ad irrogare le

punizioni richieste dalla Magazzini Generali, che, a conclusione della

controversia nella quale i tre ricorrenti e altri avevano chiesto al

Tribunale di Napoli di essere dichiarati dipendenti della Magazzini

Generali, era stata stipulata transazione giudiziale con cui la

Società si era impegnata ad assicurare agli attori un minimo garantito

di paga peraltro non prestato, dedussero che la fattispecie integrava

gli estremi dell'appalto di mere prestazioni di lavoro espressamente

vietato dalla 12 ottobre 1960 n. 1360 e ritenuto nullo anche in epoca

antecedente per frode ed illiceità della causa chiesero, nei confronti

della S.p.a. Magazzini Generali, Silos e Frigoriferi, 1) dichiarare che

essi ricorrenti ne erano alle dipendenze, a tutti gli effetti con

decorrenza per il Cammarota dal 4 agosto 1951 e per gli altri dal 29

gennaio 1949,2) condannare la intimata Società nelle spese giudiziali,

e articolarono capitoli di prova testimoniale indicando testimoni.

1.2. - Con decreto in data 12 dicembre 1975 l'adito Pretore fissò

l'udienza dell'8 marzo 1976 per la discussione della causa.

1.3. - Mediante comparsa depositata il 3 febbraio 1976 spiegarono

intervento volontario Reggina Antonio, Bottino Vincenzo e Marra

Gaetano, assumendo di lavorare sin dal 29 gennaio 1949 alle dipendenze

della S.p.a. Magazzini Generali Silos e Frigoriferi, per la riconsegna,

in sacchi e alla rinfusa, dei cereali e dei semi depositati nel silo

portuale della società, chiesero 1) ammettersi l'intervento in tal

guisa spiegato, 2) dichiarare che dovevano essi ricorrenti, ai sensi

dell'art. 11. 1360/1960, essere, con decorrenza dal 29 gennaio 1949,

considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze della S.p.a.

Magazzini Generali che aveva effettivamente utilizzato le loro

prestazioni, 3) condannare la Società nelle spese giudiziali, e

articolarono capitoli di prova testimoniale indicando testimoni.

1.4. - Con memoria depositata il 27 febbraio 1976 la S.p.a.

Magazzini Generali, Silos e Frigoriferi, eccepì l'improponibilità

delle domande dei ricorrenti per aver formato oggetto di transazione

giudiziale avanti il Presidente della nona Sezione del Tribunale di

Napoli sotto la data del 18 aprile 1975, in cui ciascuno dei ricorrenti

e degli intervenienti riconobbe "che non vi è stato alcun rapporto di

lavoro tra esso e la costituita società Magazzini Generali Silos e

Frigoriferi", l'inammissibilità dell'intervento volontario per

violazione dell'art. 419 c.p.c. per non essere stato proposto in forma

di ricorso, nonché degli artt. 414 e 415 per inosservanza dei termini

a difesa, e l'opportunità della riunione del ricorso introduttivo con

altri giudizi connessi già incardinati, e nel merito dedusse la

nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e

l'infondatezza articolando capitoli di prova testimoniale e indicando i

testimoni.

1.5. - L'adito Pretore, dopo aver provveduto all'interrogatorio

libero delle parti, sperimentato l'accesso sul luogo di lavoro,

disposto ma non assunto la prova per testi e disposto l'acquisizione di

documento, all'udienza del 17 aprile 1978 pronunciò ordinanza (poi

notificata l'8 e comunicata il 17 del successivo mese di maggio,

pubblicata nella G.U. n. 278 del 4 ottobre 1978 e iscritta al n. 350

R.O. 1978), con la quale sollevò d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 419 c.p.c. in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost. sul riflesso che a) trattavasi nella specie di

intervento comunemente definito "adesivo autonomo o litisconsortile"

che "comporta l'esercizio di una domanda nuova ed autonoma rispetto a

quelle da altri in via principale (recte in via originaria) proposte"

onde "la parte la quale subisce l'intervento debba essere messa in

grado di spiegare le sue difese compiutamente e tempestivamente anche

nei confronti dell'interventore", b) l'art. 419 c.p.c., che disciplina

l'intervento volontario nel processo celebrato con il rito speciale del

lavoro, si limita a richiamare gli artt. 414 (forma della domanda) e

416 (costituzione del convenuto) e non anche gli artt. 415 (deposito

del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza) e 418 (notificazione

della domanda riconvenzionale) "in quanto l'art. 419 si limita ad

indicare (per relationem al ricorso dell'attore e alla memoria di

costituzione del convenuto) le modalità con cui l'intervento

volontario deve essere effettuato, come la mera constatazione che

l'art. 416 tratti anche della domanda riconvenzionale proponibile in

memoria di costituzione non implica che all'intervento sia

automaticamente estesa la disciplina della domanda riconvenzionale (che

è contenuta nell'art. 418)", c) tale essendo - a giudizio del Pretore-

lo stato delle fonti di diritto, "l'art. 419 c.p.c. - che disciplina

l'intervento volontario nello speciale rito del lavoro - non pare in

linea né con l'art. 3 (parità di trattamento da parte della legge)

né con l'art. 24 (difesa in giudizio quale diritto in ogni stato e

grado del procedimento) della Costituzione".

1.6. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa - nel contraddittorio dell'attore

costituitosi con ricorso depositato l'8 marzo 1982, dell'INPS, che

aveva spiegato intervento con comparsa depositata il 3 maggio 1982

(integrata con altra memoria depositata il successivo 7) e del

convenuto costituitosi con memoria depositata l'8 maggio 1982 - alla

udienza di discussione del 19 maggio 1982, fissata con decreto 11 marzo

1982, dal Pretore di Lecce in funzione di giudice del lavoro (poi

notificata il 1 e comunicata il 29 del successivo mese di giugno,

pubblicata nella G.U. n. 25 del 26 gennaio 1983 e iscritta al n. 543

R.O. 1982) è stata sollevata d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost., questione di costituzionalità dell'art. 419 c.p.c. sul

riflesso che a) nel giudizio riguardante soltanto le differenze

retributive rivendicate da Colella Maria Antonietta nei confronti di

Jacobelli Attilio l'INPS aveva spiegato intervento adesivo autonomo con

atto depositato il 3 maggio 1982 per conseguire dal datore i contributi

corrispondenti alle somme che la ricorrente a stregua della

contrattazione collettiva avrebbe dovuto percepire in più rispetto al

trattamento economico effettivo, b) il convenuto, che è controparte

all'INPS, "non si vede notificare l'atto d'intervento ed anzi potrebbe

venire a conoscenza delle avverse pretese ed argomentazioni solo nel

corso dell'udienza di discussione, né l'obbligo di comunicazione

dell'avvenuto intervento, ex art. 267 c.p.c., a cura del cancelliere

gioverebbe al convenuto dappoiché l'intervento può spiegarsi fino a

dieci giorni prima dell'udienza, e, pertanto, non sarebbe a

disposizione del convenuto tempo sufficiente per apprestare le difese,

c) nel contrasto tra lo snaturamento del rito speciale del lavoro, che

seguirebbe alla concessione di altro termine di difesa alla parte che

resiste alle pretese dell'interveniente, e la violazione del diritto di

difesa di essa parte, è da preferire - a giudizio del Pretore il quale

ha ritenuto rilevante la questione per ciò che "la presenza dell'INPS

muta ovviamente i tempi, le prospettive e l'ambito del processo" - la

seconda alternativa che "autorizza il sospetto d'incostituzionalità

dell'art. 419 c.p.c. in relazione ai principi di uguaglianza di cui

all'art. 3 Cost. ed inviolabilità del diritto della difesa in giudizio

ex art. 24 Cost., almeno nella parte in cui non prevede un meccanismo

analogo a quello predisposto all'art. 418 c.p.c. in caso di domanda

riconvenzionale".

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato l'11 febbraio 1983, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha eccepito l'inammissibilità dell'incidente per essere

incentrato sull'ipotesi, non verificatasi nella specie, del convenuto

che disponga di meno di dieci giorni per approntare la propria difesa e

ne ha concluso per l'infondatezza argomentando da ciò che a) l'art.

419, prevedendo anche per l'intervento il termine stabilito per la

costituzione del convenuto, concede a quest'ultimo un congruo termine

per prendere conoscenza della situazione processuale che lo interessa,

b) comunque, il giudice, avvalendosi dei poteri peculiari del

magistrato del lavoro, può rinviare l'udienza di discussione

concedendo termine per il deposito di note difensive qualora,

nonostante il rispetto da parte dell'interveniente del termine previsto

per la costituzione del convenuto e gli adempimenti della cancelleria

ex art. 267 c.p.c., le parti originarie non siano in grado di

apprestare adeguate difese, c) infine, il legislatore, al fine di non

incidere negativamente sul sollecito svolgimento del processo del

lavoro, ha dettato con l'art. 419 una disciplina derogativa rispetto

all'art. 268 che fissa nell'udienza di rimessione al collegio il dies

a quo per la proposizione dell'intervento volontario.

3. - Alla pubblica udienza del 24 maggio 1983, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Cavalli ha

insistito nelle conclusioni d'inammissibilità e, in ipotesi,

d'infondatezza della proposta questione. Considerato in diritto :

4.1. - La circostanza che la fondatezza della domanda, spiegata

dall'interveniente INPS avanti il Pretore di Lecce, sia condizionata

all'accoglimento della domanda proposta dal lavoratore contro il datore

nei confronti del quale l'INPS fa valere le sue pretese, laddove ben

potrebbe il Pretore di Napoli, pronunciando sul merito, accogliere le

domande degli attori e respingere la istanza proposta contro lo stesso

convenuto dagli intervenienti, non vale ad incrinare la identità

oggettiva dei due incidenti, cui i giudici han dato vita dichiarando

non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 comma

secondo Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 419 (testo

novellato in virtù dell'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c., a

tenor del quale "salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria

del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'art. 105 non

può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del

convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 in quanto

applicabili".

Né merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità

dell'incidente sollevato dal Pretore di Lecce, formulata

dall'Avvocatura generale dello Stato in questa sede intervenuta

nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, perché quel

giudice e, in non diversa guisa, il Pretore di Napoli non si limitano a

ravvisare il contrasto tra l'art. 419 e gli invocati parametri di

costituzionalità in ciò che il convenuto avrebbe a sua disposizione

meno di dieci giorni dalla udienza di discussione ma basano il sospetto

d'incostituzionalità dell'art. 419 sulle più ampie considerazioni

(riassunte sub 1.5, 2.1) sulle quali non fa presa la eccezione nei

superiori sensi prospettata.

Pertanto nulla impedisce alla Corte di discendere all'esame della

questione di costituzionalità, sollevata dai due Pretori, e, in via

preliminare, di disporre la riunione dei due incidenti di cui forma

oggetto.

4.2. - La considerazione della disciplina positiva degli interventi

nel rito speciale del lavoro consente di constatare che, mentre gli

artt. 416 e 419 impongono all'interveniente volontario lo stesso

termine di dieci giorni prima della udienza di discussione senza

distinguere a seconda che l'interveniente proponga domanda contro tutte

le parti originarie (intervento principale) ovvero contro il solo

attore o il solo convenuto (intervento adesivo autonomo) oppure si

limiti a sostenere le ragioni di alcuna delle parti alla vittoria della

quale ha interesse (intervento adesivo semplice o dipendente), l'art.

420 rescrive al comma nono che "nel caso di chiamata in causa a norma

degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova

udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo

il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di

costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo,

quinto e sesto dell'art. 415. Il termine massimo entro il quale deve

tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di

fissazione", e al comma decimo che "il terzo chiamato deve costituirsi

non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la

propria memoria a norma dell'art. 416".

La esigenza di concentrare la discussione in unica udienza - pur a

tacere di ciò che le necessità dell'istruttoria, evidenziate dai

commi quinto a settimo dello stesso art. 420, ne smentiscono il rigore

assoluto - non solo cede di fronte alla "necessità" del

litisconsorzio, che impone l'integrazione del contraddittorio

originariamente incompleto (art. 102), ma segna il passo anche di

fronte al potere dovere, che al giudice compete, di verificare la

consistenza in concreto delle condizioni di ammissibilità degli

interventi su istanza di parte (art. 106) e per ordine del giudice

(art. 107): s'intende dire la comunanza della causa tra parti

originarie e terzo e il rapporto di garanzia, nonché l'interesse del

terzo a sostenere le ragioni della parte adiuvata.

Se si riflette sulla implicitio della cognizione propria della

originaria lite provocata non solo nelle ipotesi di litisconsorzio

necessario, di comunanza obiettiva tra parti originarie e terzo e di

chiamata in garanzia, ma anche nelle aree in cui affondano le radici

degli interventi volontari principale e adesivo autonomo (aree che -

sul piano della legittimazione ad agire e a contraddire - si

identificano con l'ambiente sostanziale dal quale prendono le mosse gli

interventi principale ed adesivo autonomo) nonché dello stesso

intervento adesivo dipendente non si vede perché il diritto di difesa

delle parti principali, contro le quali si appuntano le pretese degli

intervenienti volontari e dell'avversario del coadiuvato

dall'interveniente adesivo dipendente, debbano essere garantite in

guisa diversa e meno incisiva del modo con cui al legislatore è parso

giusto assicurarlo allorquando ha plasmato il nono e il decimo comma

dell'art. 420. Come al terzo, di cui agli artt. 102, 106 e 107, debbono

essere notificati il provvedimento di fissazione di una nuova udienza

nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto

e, in primis et ante omnia è d'uopo fissare una nuova udienza, nella

quale parti originarie e interveniente, anche sulla base della memoria

del terzo, siano posti in grado di discutere, nelle nuove sue

dimensioni, la causa, così allorquando un terzo spiega intervento

volontario è da attribuire al giudice il potere dovere di fissare -

con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma quinto (elevabile

a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti

originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza,

non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie

depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano

notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la

memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il

provvedimento di fissazione della nuova udienza.

Così giudicando la Corte amplia la declaratoria

d'incostituzionalità dell'art. 419 dalla specie dell'intervento

adesivo, dalla quale han preso le mosse le ordinanze pretorili,

all'altra dell'intervento principale senza operare distinzione tra la

parte originaria, contro la quale è spiegato l'intervento del terzo, e

l'altra o le altre parti originarie, sul riflesso che la pretesa del

terzo, anche se diretta contro una sola parte, non può non influire

sulla intera vicenda processuale in cui si muovono anche l'altra o le

altre parti originarie. Né ad escludere dalla declaratoria

d'incostituzionalità della norma impugnata la specie dell'intervento

adesivo semplice giova il rilievo che oggetto ne sia non domanda

coinvolgente un diritto sibbene il sostegno prestato alle ragioni della

parte alla cui vittoria il terzo ha interesse, perché l'attività

dell'adiuvante non può non incidere sulla originaria prospettazione

delle ragioni della controparte dell'adiuvato.

Insomma quel che viene in primaria considerazione è non il

principio di eguaglianza tra le parti, sibbene il diritto di difesa

delle parti originarie, che deve essere garantito nel contrasto con il

terzo interveniente volontario o coatto e con il litisconsorte

necessario originariamente pretermesso.

Nell'assenza di pronuncia del Giudice, cui compete la nomofilachia,

il contrasto dottrinale tutt'altro che ampio si avverte tra chi

sollecita l'esercizio del magistero di questa Corte e chi reputa che

l'iniquità in danno della controparte dell'interveniente, che pur si

riconosce perpetrata dalla imperfetta norma racchiusa nell'art. 419,

possa essere eliminata con l'estensione, all'intervento volontario nel

rito del lavoro, dell'art. 267 c.p.c., il quale nel rito ordinario fa

obbligo al cancelliere di "comunicare" alle altre parti l'intervento

volontario spiegato in tempo anteriore alla pubblica udienza, ovvero

con la tecnica dell'applicazione analogica del novellato art. 418

(notificazione della domanda riconvenzionale). Questa Corte, dato che

la possibilità di sventare l'attentato al diritto di difesa con mezzi

interni alla ordinaria applicazione delle norme si risolve in un

apprezzamento di rilevanza della sollevata questione di

costituzionalità, potrebbe pur esimersi dal valutare la utilità dei

rimedi suggeriti volta che le motivazioni svolte dai Pretori di Napoli

e di Lecce sono più che sufficienti, ma ben può osservare che altro

è la comunicazione altro la notificazione e che né l'una né l'altra

sostituiscono la fissazione di altra udienza specie nel rito del lavoro

improntato ai canoni della oralità e della concentrazione, e che

l'art. 418 non è utilmente invocato vuoi perché difetta nel quadro

della riconvenzionale l'inserzione di un terzo vuoi perché i

conditores dell'art. 419, richiamando - per giunta con il prudenziale

"in quanto applicabili" - gli artt. 414 e 416, hanno sbarrato la via ad

altri arricchimenti della norma dettata con il ripetuto art. 419.

Né infine giova ripetere quel che da taluno si è opposto, e cioè

che nulla vieterebbe al giudice, avanti il quale è stato spiegato

intervento, di fissare motu proprio altra udienza perché le ipotesi di

fissazione di altra udienza sono tassative e al diritto di difesa

dell'interveniente e delle parti non può sopperirsi con le normali

tecniche applicative delle norme ordinarie o - peggio - con la

violazione delle stesse. Del che si è convinto il Pretore di Napoli il

quale a suggello di discussione protrattasi per due anni ha rimesso

l'esame della questione alla Corte.

L'art. 419, posto nei termini di cui sopra all'unisono con l'art.

24 comma secondo Cost., si svolge su linea parallela a quella su cui

avanzano dal 1973 i novellati artt. 418 e 420 commi nono e decimo del

codice di rito civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 350/1978 e 543/1982, dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 419 (sub art. 1 l. 11 agosto

1973, n. 533) c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi

intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere dovere di

fissare - con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma quinto

(elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna

delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una

nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le

parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque

giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di

fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a

quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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