Art. 412 c.p.c. — Risoluzione arbitrale della controversia

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[1]Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

[2]L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

[3]Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

[4]Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.

Testo in vigore dal 23 aprile 1998 al 24 novembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 412 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 31008/2025

    26 novembre 2025

    Il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile).

    Art. 412 c.p.c. · Art. 409 c.p.c. · Art. 410 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 110 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1973 al 23 aprile 1998. 26 parole tolte, 58 parole aggiunte in 4 capoversi.

Se la conciliazione non riesce, si forma tolto: pro cesso verbale: aggiunto: processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzionetolto: , anche parziale, nella aggiunto: anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e' possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

tolto: L'ufficioaggiunto: L'Ufficio provinciale del lavoro tolto: e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne - faccia richiesta, aggiunto: rilascia alla parte copia del verbale tolto: nel termine di cinque giorni aggiunto: entro cinque giorni dalla richiesta.

aggiunto: Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

aggiunto: Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412 · fonte del testo

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