Nell'esame delibativo previsto dall'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Pretore di Brescia, con ordinanza emessa al di fuori del processo, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle disposizioni, in materia di controversie di lavoro, dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) e dell'art. 412-bis, comma terzo, cod. proc. pen. (come modificato dal comma 9 dello stesso art. 19 del d.lgs. n. 387 del 1998) nelle parti in cui condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa proponibilità (e non già, come prima di dette modifiche e come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, la mera procedibilità) delle domande giudiziali al decorso del termine, rispettivamente di sessanta giorni (per il rapporto di lavoro privato) e di novanta giorni (per quello pubblico) dalla promozione, presso le competenti sedi, del prescritto tentativo di conciliazione, deve essere dichiarato, per l'accertata inesistenza della materia di un conflitto (art. 37, quarto comma, citato) la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, inammissibile. Le contestate norme - che, secondo il Pretore, in quanto lesive, per la limitazione temporale da esse posta all'esercizio del diritto del lavoratore, degli artt. 24 e 3, nonché - in relazione ai su richiamati principi della legge di delega - degli artt. 76 e 77 Cost., non avrebbero potuto essere incluse dal Governo nei decreti legislativi dallo stesso emanati - sono infatti palesemente inidonee, per il loro contenuto, a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice, giacché recano una disciplina che riguarda unicamente le modalità dell'esercizio dell'azione e, dunque, interessano solo il diritto di difesa delle parti, la cui prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente menomativa di tali attribuzioni. Mentre è chiaro che il ricorrente, nel chiedere alla Corte, nella stessa ordinanza-ricorso con cui ha avviato il conflitto, di sollevare a sua volta, in via pregiudiziale, in riferimento ai su richiamati parametri, nei confronti delle suddette norme, una questione di legittimità costituzionale - concernente peraltro l'oggetto stesso del conflitto - tende solo ad ottenere surrettiziamente una declaratoria di illegittimità costituzionale di detta normativa, laddove, a tal fine, ben avrebbe potuto utilizzare - non potendosene di certo escludere l'attivabilità in concreto - il normale strumento del giudizio incidentale nel corso dei processi (a suo dire già) instaurati davanti a lui.
Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 2 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 412-bis c.p.c. · Art. 24 cost.