Art. 412-bis c.p.c. — Procedibilità della domanda

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[1]L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda.

[2]L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

[3]((Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione)).

[4]Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro ((il termine perentorio di)) centottanta giorni.

[5]((Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308)).

[6]Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.

Testo in vigore dal 22 novembre 1998 al 24 novembre 2010

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 436/2006

    Questione inammissibile
    19 dicembre 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006. F.to: Fran…

    Art. 410-bis c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 412-bis c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 163/2004

    Questione infondata
    1 giugno 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…

    Art. 3 Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive · Art. 3 cost. · Art. 412-bis c.p.c.

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  • Ordinanza n. 29/2001

    Questione infondata
    6 febbraio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non imporrebbe il tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle controversie di lavoro, anche nel procedimento d'ingiunzione. Tale questione, infatti, è già stata ritenuta non fondata - per erroneità del presupposto interpretativo - con la sentenza n. 276 del 2000. M.R.

    Art. 412-bis c.p.c. · Art. 11 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 1998. 14 parole tolte, 62 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il giudicetolto: , ove rilevi la improcedibilita' della domanda aggiunto: ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per tolto: proporre la richiesta del aggiunto: promuovere il tentativo di conciliazione.

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro tolto: i successivi centottanta giorni aggiunto: il termine perentorio di centottanta giorni.

aggiunto: Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art412bis · fonte del testo

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