Art. 341 c.p.c. — Giudice dell'appello
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[1]L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
[2]((L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza)).
Testo in vigore dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994
