Art. 341 c.p.c. — Giudice dell'appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1984 al 3 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

((L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza)).

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 3 gennaio 1994

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

L'appello contro le sentenze del tolto: conciliatore, del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tolto: pretore, al tribunale e alla corte tolto: d'appello aggiunto: di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art341 · fonte del testo

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