Art. 341 c.p.c. — Giudice dell'appello
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L'appello contro le sentenze del conciliatore, del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al pretore, al tribunale e alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984
