Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248

del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6

dicembre 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente

tra Esposito Mauro e Brasiello Pasquale, iscritta al n. 433 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra Mauro Esposito e

Pasquale Brasiello per risarcimento danni, il tribunale di Napoli ha

sollevato, su istanza della parte attrice, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 247 e 248 del codice di procedura civile che prevedono: il

primo, l'incapacità a testimoniare, tranne che nelle cause che vertono

su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti

di famiglia, delle persone legate ad una delle parti da vincolo

matrimoniale, da vincoli di parentela o di affinità in linea retta o

di affiliazione; e il secondo, la limitazione dell'audizione dei testi

minori degli anni 14 a quei casi in cui sia resa necessaria da

particolari circostanze.

Il proponente la questione, premesso che il diritto del cittadino

alla difesa si estrinsecherebbe non solo nel fatto di essere assistito

e rappresentato da un difensore, ma soprattutto nella facoltà di

fornire al giudice quelle prove che ritenga utili e necessarie per il

riconoscimento del proprio diritto, ravviserebbe un non giustificabile

trattamento differenziato nel fatto che la procedura civile prevede,

per quanto concerne la prova testimoniale, una disciplina diversa e

più limitata di quella stabilita, in materia, dalla procedura penale.

Si rileva, infatti, nell'ordinanza di rimessione, che mentre l'art.

348 del codice di procedura penale riconosce, in via di principio, la

capacità a testimoniare di qualsiasi persona, salvo al giudice di

valutarne la attendibilità, e i successivi artt. 350, 351 e 352

prevedono i casi in cui i testi possono astenersi dal deporre, l'art.

247 del codice di procedura civile, sancisce, invece, l'incapacità

assoluta a deporre per alcune categorie di testi e l'art. 248 dello

stesso codice demanda l'ammissibilità o meno del teste minore degli

anni 14 al potere discrezionale del giudice.

Proprio dal raffronto delle due diverse procedure emergerebbe una

grave menomazione del diritto alla difesa e una disparità di

trattamento costituzionalmente non giustificabili.

Maggior risalto la disparità di trattamento e la menomazione del

diritto alla difesa troverebbero, sempre a parere del proponente, in

quei casi in cui, iniziatosi un procedimento penale, con regolare

costituzione di parte civile, questo venga interrotto nel suo iter da

successivo provvedimento di amnistia che, pur lasciando salva e

impregiudicata l'azione civile, porrebbe le parti in condizione, nel

correlativo giudizio civile, di non potersi avvalere di quelle prove

testimoniali di cui si erano avvalse o avrebbero potuto avvalersi nel

giudizio penale.

Non vi è stata costituzione di parte e non vi è stato intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con la suindicata ordinanza il tribunale di Napoli ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 247 e

248 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione. Il collegio proponente ritiene che i predetti

articoli, nell'escludere, il primo, la capacità a testimoniare, salvo

particolari eccezioni, delle persone legate ad una delle parti da

vincolo matrimoniale o di parentela o di affinità in linea retta o di

affiliazione e nel limitare, il secondo, l'audizione dei testi minori

degli anni 14 solamente ai casi in cui sia resa necessaria da

particolari circostanze, violerebbero, nel raffronto con la diversa

disciplina processuale penale prevista per gli stessi soggetti, il

principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il diritto

alla difesa.

2. - Premette la Corte che con la sentenza n. 248 del 1974,

posteriore quindi all'ordinanza del tribunale di Napoli, è stata già

dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c. in

quanto esso limita ingiustificatamente il diritto alla prova, quale

nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, diritto che non

può farsi poggiare su una aprioristica esclusione del valore

probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata soltanto su

motivi di sospetto e di non sincerità, mentre la valutazione di

attendibilità della prova può essere compiuta solo a posteriori dal

giudice in base a suo prudente apprezzamento. Per l'intervenuta

decisione, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

3. - Fondata è la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 248 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Questa Corte ha già, sul piano generale, ripetutamente affermato

che il principio di eguaglianza è applicabile quando vi sia

omogeneità di situazioni da regolare legislativamente e in modo

unitario e coerente e che l'eccezione al principio può essere

consentita solo quando si tratti di situazioni che, pur derivando da

basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari.

Sulla base di tale principio non appare razionale la distinzione

operata dal legislatore, ai fini dell'ammissione della prova

testimoniale dei minori degli anni 14, tra processo civile e processo

penale.

Se è pur vero che le modalità di esercizio del diritto di difesa

possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso perché

corrispondenti alle caratteristiche di ciascun procedimento, la Corte

rileva che sul punto in discussione non c'è motivo perché la

disciplina sia diversa secondo che trattisi di processo penale o

civile.

La norma va pertanto dichiarata illegittima in relazione all'art. 3

della Costituzione, restando assorbito il profilo concernente il

contrasto con l'art. 24.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 248 del

1974;

b) la illegittimità costituzionale dell'art. 248 del codice di

procedura civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari