Corte costituzionale

Sentenza n. 385/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 19

luglio 1996 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Di Giacomantonio Dino e Universo

Assicurazioni S.p.a. ed altri, iscritta al n. 1316 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile, nel quale l'attore, ai sensi

dell'art. 186-quater del codice di procedura civile, aveva formulato

istanza di condanna di uno dei convenuti al risarcimento del danno,

il giudice istruttore del tribunale di Roma, con ordinanza emessa in

data 19 luglio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 186-quater del codice di procedura civile, nella parte in

cui non prevede che, in caso di rigetto dell'istanza, possa

condannarsi la parte istante al pagamento delle spese di lite e che

l'ordinanza sia suscettibile di acquistare l'efficacia della

sentenza, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di accoglimento

dell'istanza medesima.

Ad avviso del remittente, la norma censurata si porrebbe in

contrasto anzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per la

ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo,

in quanto mentre colui che ha proposto domanda di condanna al

pagamento di somme di denaro o al rilascio di beni può ottenere un

provvedimento anticipatorio della condanna, che sia comprensivo della

pronuncia sulle spese di lite, chi, invece, ha resistito a tale

domanda, non può beneficiare dei medesimi effetti anticipatori di

una eventuale ordinanza di rigetto dell'istanza.

Il giudice a quo prospetta, inoltre, la violazione dell'art. 24

della Costituzione, per essere ingiustificatamente compresso il

diritto di difesa della parte contro cui è proposta l'istanza in

oggetto, che è costretta ad attendere la pronuncia della sentenza

che definisce il giudizio per ottenere la condanna dell'avversario

alle spese di lite, e ciò anche nei casi in cui il giudice, nel

rigettare l'istanza di cui all'art. 186-quater del codice di

procedura civile, abbia già compiutamente accertato l'infondatezza

dell'avversa domanda.

Infine, a parere del remittente, la norma in questione violerebbe

il principio di buon andamento dell'amministrazione, stabilito

dall'art. 97 della Costituzione, poiché la finalità perseguita dal

legislatore, consistente nell'anticipare il momento conclusivo del

processo, è di fatto pregiudicata dalla impossibilità per il

giudice, che abbia accertato l'infondatezza della domanda, di

rigettare la richiesta formulata ai sensi dell'art. 186-quater del

codice di procedura civile, con un'ordinanza che contenga la condanna

dell'istante al pagamento delle spese processuali e che sia

suscettibile di acquistare l'efficacia di sentenza. Inoltre, la norma

censurata determina una illogica duplicazione di attività

processuale e decisionale, poiché il giudice che ritenga infondata

la domanda non può definire la causa con il provvedimento in

oggetto, ma dovrà comunque rimettere la causa al collegio o, se

giudice unico, riservarla a sé per la decisione e dovrà svolgere

quindi una seconda volta quella stessa attività decisionale già

esercitata con l'esame dell'istanza formulata ai sensi dell'art.

186-quater del codice di procedura civile; e ciò, nell'attuale

situazione processuale, caratterizzata da un'abnorme pendenza di

cause e dalla conseguente difficoltà di definire sollecitamente i

processi, pone in evidenza l'irragionevolezza della norma, poiché

alla finalità perseguita dal legislatore, che è quella di

anticipare l'esito del giudizio, non è adeguato il mezzo prescelto,

in quanto esso non prevede la possibilità di concludere

anticipatamente il processo, ove la domanda risulti infondata. Considerato in diritto

1. - Il giudice istruttore del Tribunale di Roma dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 186-quater del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice, ove

rigetti l'istanza proposta ai sensi del primo comma del citato art.

186-quater, per essere infondata o non provata la domanda, possa

condannare la parte istante al pagamento delle spese di lite e che

l'ordinanza di rigetto sia suscettibile di acquistare l'efficacia di

sentenza.

Ad avviso del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto: a)

con il principio di eguaglianza, determinando una ingiustificata

disparità di trattamento tra le parti del processo, in quanto, a

differenza dell'istante, la parte che ha resistito ad una domanda

rivelatasi infondata non può beneficiare degli effetti anticipatori

di una eventuale ordinanza di rigetto; b) con l'art. 24 della

Costituzione, poiché il diritto di difesa del convenuto, o comunque

di colui contro il quale è invocata l'ordinanza, è

ingiustificatamente compresso dalla impossibilità di ottenere

anticipatamente un provvedimento di condanna della controparte alle

spese di lite, anche quando si sia già accertata l'infondatezza

della domanda; c) con il principio di buon andamento

dell'amministrazione, per la inadeguatezza dello strumento

processuale prescelto dal legislatore rispetto alla finalità dal

medesimo perseguita, consistente nell'anticipare l'esito del

giudizio, la quale non può raggiungersi nell'ipotesi di infondatezza

della domanda, nonché per la illogica e artificiosa duplicazione di

attività decisionale, cui è tenuto il giudice nel riesaminare la

medesima domanda nelle diverse fasi del processo.

2.1 - La questione non è fondata.

L'art. 186-quater del codice di procedura civile ha introdotto nel

sistema processuale un istituto avente finalità anticipatoria degli

effetti della decisione, che si realizza attraverso un meccanismo

potenzialmente conclusivo del giudizio di primo grado; con il

peculiare provvedimento denominato "ordinanza successiva alla

chiusura dell'istruzione", il giudice, sulla base degli elementi

probatori acquisiti, può disporre, ad istanza di parte, il pagamento

di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, provvedendo sulle

spese processuali; detta ordinanza, revocabile con la sentenza che

definisce il giudizio, oltre a costituire titolo esecutivo, è idonea

ad acquistare l'efficacia della sentenza, qualora il processo si

estingua, ovvero la parte intimata dichiari di rinunciare alla

pronuncia della sentenza.

Con l'introduzione della norma in oggetto il legislatore ha voluto

perseguire una essenziale finalità, consistente nell'anticipare i

tempi di realizzazione del petitum rispetto all'ordinario schema

processuale e nel semplificarne le modalità, in tutti quei casi in

cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di somme ovvero la

consegna o il rilascio di beni e il giudice ritenga raggiunta la

prova del fatto costitutivo invocato. Tale effetto si realizza

mediante l'emanazione di un provvedimento a cognizione piena, i cui

tratti peculiari sono rappresentati dall'agile forma di ordinanza,

dal contenuto decisorio ed esecutivo e dalla potenziale idoneità ad

acquistare efficacia di sentenza; ed è proprio in funzione della

detta idoneità che il provvedimento in esame contiene tutte le

statuizioni della sentenza, tra le quali segnatamente la liquidazione

delle spese, in modo tale da sostituirsi ad essa, allorché si

verifichi l'estinzione del processo o intervenga la dichiarazione di

rinuncia della parte intimata.

La parte che ha proposto domanda di condanna potrà quindi ottenere

una sollecita attribuzione del bene della vita richiesto, in attesa

della definizione del giudizio; il procedimento, fatta eccezione per

le ipotesi di estinzione e di rinuncia, non si esaurisce infatti con

l'emanazione dell'ordinanza prevista dall'art. 186-quater, ma è

destinato a concludersi con la pronuncia della sentenza, con la

quale, oltre a statuirsi in ordine ad altre possibili domande, potrà

eventualmente essere revocata l'ordinanza stessa.

L'acquisto dell'efficacia di sentenza da parte delle ordinanze

determina poi l'effetto, non unico ed esclusivo, della riduzione

della pendenza dei procedimenti, i quali vengono definiti così prima

di giungere alla fase deliberativa e senza necessità di

quest'ultima.

2.2 - La norma in esame non disciplina l'ipotesi in cui l'istanza,

per motivi processuali o di merito, non possa essere accolta; ad

avviso del giudice remittente, la mancata previsione della

possibilità che sia emanata un'ordinanza di rigetto dell'istanza di

cui all'art. 186-quater la quale provveda anche sulle spese ed abbia

anch'essa attitudine ad acquistare l'efficacia della sentenza,

darebbe luogo alla violazione dei citati principi costituzionali.

Le censure mosse dal remittente si fondano sull'osservazione che la

finalità perseguita dal legislatore è esclusivamente quella di

anticipare il momento finale del processo, onde, a parere del

medesimo giudice a quo non vi sarebbe alcun motivo ragionevole per

non prevedere l'applicabilità del descritto meccanismo processuale

nelle ipotesi di rigetto dell'istanza.

Occorre sottolineare che il legislatore, all'evidente fine di

contrastare il pregiudizio derivante alla parte vittoriosa

dall'eccessiva durata del processo, ha previsto la possibilità di

attuare anticipatamente la tutela giurisdizionale mediante

l'ordinanza in oggetto, disponendo che il processo debba concludersi

con la pronuncia della sentenza, salve le ipotesi di rinuncia e di

estinzione, nelle quali è l'ordinanza ad assumere la veste di atto

conclusivo del procedimento. La necessità che il procedimento sia

comunque definito con sentenza, secondo le ordinarie regole

processuali - rimanendo nell'ambito della mera eventualità la

conclusione di esso con ordinanza - dimostra che l'obiettivo

perseguito non è quello di anticipare il momento conclusivo del

processo, riducendone i tempi, bensì quello di consentire la

realizzazione anticipata del petitum.

È allora del tutto ragionevole la mancata previsione della

operatività del meccanismo processuale in esame nel caso di rigetto

dell'istanza, in quanto, allorché la domanda di condanna risulti

infondata o non provata, vengono meno gli stessi motivi di attuazione

anticipata della tutela giurisdizionale.

2.3 - Il procedimento delineato dall'art. 186-quater del codice di

procedura civile non confligge con i principi posti dall'art. 3

della Costituzione, come sostiene il giudice remittente, per la

mancata previsione della possibilità, per la parte che abbia

resistito ad una domanda infondata, di ottenere un provvedimento

anticipatorio di condanna alle spese, che sia suscettibile di

acquistare l'efficacia di sentenza.

Il parametro dell'eguaglianza, che non si traduce in un'astratta e

assoluta regola di omologazione di situazioni, ma comporta invece la

necessità di verificare se una diversa attribuzione di poteri e

facoltà sia assistita da una causa giustificativa, non può essere

invocato nella fattispecie, nella quale le situazioni poste a

raffronto non sono riconducibili ad una ratio comune.

La previsione relativa alla pronuncia sulle spese è strettamente

connessa, come si è già posto in evidenza, alla eventualità che,

ove il processo si estingua o la parte intimata rinunci alla

emanazione della sentenza, l'ordinanza acquisti l'efficacia della

sentenza; per tale ragione, il giudice, con la detta ordinanza, la

quale potrebbe chiudere il processo davanti a lui, deve disporre in

ordine alle spese, in forza del principio generale posto dall'art. 91

del codice di procedura civile, che è applicabile indipendentemente

dalla forma assunta dal provvedimento, quando questo definisce il

procedimento.

La pronuncia sulle spese non assume, quindi, autonoma rilevanza,

quale provvedimento anticipatorio di condanna, ma è prevista solo in

funzione dell'astratta idoneità dell'ordinanza ad acquistare

l'efficacia della sentenza.

Nella previsione dell'art. 186-quater del codice di procedura

civile, ai sensi del quale "con l'ordinanza il giudice provvede sulle

spese processuali", sono pertanto assenti, in relazione alle spese,

quelle ragioni di tutela anticipatoria, invocate dal remittente come

preteso discrimine rispetto alla posizione della parte processuale

che resiste, la quale non può ottenere, con un'ordinanza di rigetto,

la condanna dell'istante alle spese processuali.

La scelta del legislatore di riferire gli effetti anticipatori

dell'ordinanza in esame alla sola ipotesi di accoglimento della

domanda di condanna, alla quale essi sono strutturalmente collegati,

prevedendo esclusivamente in tal caso che essa debba contenere il

provvedimento di liquidazione delle spese, è perciò coerente con la

ratio della norma, stante la potenziale attitudine dell'ordinanza ad

acquistare l'efficacia della sentenza e a sostituirsi a questa.

Nessun contrasto si ravvisa poi con il principio sancito dall'art.

24 della Costituzione, in quanto, allorché si sia concluso, con il

rigetto dell'istanza, il procedimento incidentale instaurato ai sensi

dell'art. 186-quater, riprendono vigore le ordinarie regole

processuali, in forza delle quali con la sentenza che definisce il

processo il giudice dispone in ordine alle spese; non è quindi in

alcun modo ridotta, né tantomeno ostacolata la possibilità della

parte di ottenere tutela in relazione a tale domanda.

Infine, quanto all'invocato principio del buon andamento

dell'amministrazione, non può che ricordarsi che esso riguarda le

leggi inerenti all'ordinamento degli uffici giudiziari (v., tra le

altre, ordinanze nn. 189, 168 e 7 del 1997), mentre resta del tutto

estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 186-quater del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice

istruttore del Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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