Art. 176 c.p.c. — Forma dei provvedimenti

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[1]Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.

[2]Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi ((anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione)).

Testo in vigore dal 11 maggio 2005 al 1 gennaio 2012

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 176 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28186/2025

    23 ottobre 2025

    L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.

    Art. 176 c.p.c. · Art. 134 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 186 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20432/2025

    21 luglio 2025

    L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

    Art. 176 c.p.c. · Art. 308 c.p.c. · Art. 177 c.p.c. · Art. 340 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 293 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 maggio 2005. 57 parole aggiunte.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi aggiunto: anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art176 · fonte del testo

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