[1]L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

  • 1)l'indicazione del nome e della qualita' della persona che ha chiesto la notificazione;
  • 2)il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
  • 3)la natura dell'atto notificato;
  • 4)il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
  • 5)la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

[2]La nota e' trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art49 · fonte del testo

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