Art. 136 c.p.c. — Comunicazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. Leggi il testo vigente →

[1]Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

[2]Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.(134)

[3]Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. (134) 171 173

[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.". AGGIORNAMENTO (134) La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 136 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/1977

    Questione infondata
    30 maggio 1977

    Secondo la giurisprudenza, ribadita e consolidata, della Cassazione, nel processo civile, quando dalla data della comunicazione (quale che sia il modo in cui questa si effettui) decorre il termine per una impugnazione, è sempre necessario che si conosca il giorno in cui la notifica è pervenuta al destinatario. Onde il principio per cui, ove il biglietto di comunicazione sia stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basta a dimostrazione del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della raccomandata, ma è necessaria l'attestazione del ricevimento. Cosicché, non potendo la Corte, pur nella sua piena autonomia di giudizio, non tener conto di questa interpretazione, che alle disposizioni legislative in materia (artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att.) conferisce il loro effettivo valore, ne consegue che le disposizioni stesse non violano il diritto di difesa (art. 24 Cost.) poiché se rettamente intese non danno luogo, nelle ipotesi suddette, ove manchi la prova del ricevimento della comunicazione, a decadenza di diritti. Cfr. sent. n. 3 del 1957.

    Art. 136 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il bigliettotolto: ... e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. (134)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art136 · fonte del testo

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