Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1977 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136 del

codice di procedura civile e dell'art. 45 delle disposizioni di

attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 26

febbraio 1974 dalla Corte di appello di Caltanissetta, nel procedimento

civile vertente tra Giannazzo Orazio e l'INAIL, iscritta al n. 420 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

udito l'avv. Valerio Flamini per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 1973 Giannazzo

Orazio proponeva appello avverso la sentenza 30 dicembre 1972 resa dal

Tribunale di Nicosia in una controversia con l'INAIL.

L'appellante non iscriveva la causa a ruolo (cosa che faceva invece

l'Istituto convenuto), né si presentava alla prima udienza del 27

giugno 1973 né alla successiva fissata, sì come dispone l'art. 348

del codice di procedura civile, per il 3 ottobre 1973 e comunicatagli

ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e 45 delle disposizioni di attuazione, e

veniva pertanto dichiarato contumace.

La Corte di appello rilevava peraltro che la comunicazione,

effettuata dal cancelliere a mezzo di servizio postale, non poteva

considerarsi perfezionata con la spedizione del piego raccomandato ma

(come è disposto dall'art. 149 c.p.c.) solo con la attestazione del

ricevimento di essa da parte del destinatario. Da ciò derivavano,

secondo la Corte di appello, due distinte violazioni della

Costituzione: l'una dell'art. 3 per la diversa regolamentazione della

comunicazione a mezzo posta dalla notificazione effettuata nello stesso

modo, l'altra per la violazione dell'art. 24 in quanto sia l'art. 136

c.p.c. sia l'articolo 45 delle disposizioni di attuazione porrebbero in

condizione di minorata difesa colui al quale viene inviata per posta la

comunicazione del cancelliere e che può non essere ricevuta.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata e notificata e si

costituiva in giudizio davanti alla Corte il solo Istituto assicurativo

il quale sosteneva che non si può fare alcun paragone tra

notificazione e comunicazione di un atto essendo la prima destinata

agli atti più importanti ed effettuata in modo integrale mentre la

seconda si riferisce ad atti meno rilevanti che vengono comunicati

all'interessato solo per estratto: pertanto le due norme darebbero vita

a due diverse situazioni giuridiche che non potrebbero in alcun modo

essere comparate. Considerato in diritto :

1. - La proposta questione di legittimità costituzionale degli

artt. 136 codice di procedura civile e 45 delle disposizioni di

attuazione in relazione all'art. 149 c.p.c., in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, non è fondata.

Secondo l'ordinanza de qua la omissione della indicazione di avviso

di ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione a mezzo

posta inviatagli dal cancelliere, costituirebbe una irragionevole

differenziazione dalla notificazione, sempre a mezzo posta, effettuata

dall'ufficiale giudiziario e che, secondo l'art. 149 c.p.c. esige che

la copia dell'atto sia spedita in piego raccomandato con avviso di

ricevimento da allegare all'originale.

2. - La questione non è fondata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione perché esiste una netta distinzione tra notificazione e

comunicazione avendo, così come si esprime la dottrina, la prima, a

differenza della seconda, come elemento qualificante quello della

indispensabile intermediazione dell'ufficiale giudiziario nel rapporto

fra l'interessato e il destinatario.

L'interessato, infatti, dopo aver predisposto l'oggetto da

trasmettere e l'indicazione del destinatario, deve valersi

dell'ufficiale giudiziario per lo svolgimento dell'attività di

notificazione. Nelle comunicazioni, invece, manca la intermediazione

necessaria del terzo estraneo (ufficiale giudiziario), ed il soggetto

interessato alla trasmissione di una notizia è esso stesso autore

della attività materiale di trasmissione sia che provveda oralmente e

direttamente, sia che consegni personalmente il documento, o che si

avvalga di un qualunque strumento materiale di trasmissione (come ad

es. il servizio postale).

Così è per le comunicazioni del cancelliere che, prescritte dalla

legge o disposte dal giudice, e trasmesse a mezzo dell'ufficiale

giudiziario, non per questo si trasformano in notificazioni, poiché in

questo caso l'ufficiale giudiziario agisce non in forza di un potere

proprio (come nelle notificazioni), ma come semplice ausiliario del

cancelliere. Le comunicazioni si distinguono ancora dalle notificazioni

perché si presentano come partecipazione di notizie relative a fatti

processuali e provengono sempre dal cancelliere, mentre le

notificazioni discendono dalla volontà delle parti e del P.M. e

riguardano la copia conforme dell'atto che ne costituisce l'oggetto.

3. - Comunicazione e notificazione appartengono pertanto a due

distinte categorie di trasmissione di documenti che legittimano una

diversa regolamentazione se effettuate attraverso il servizio postale e

non esiste, in questa differenziazione, violazione alcuna dell'art. 3

della Costituzione.

4. - Ma la questione di legittimità costituzionale è parimenti

non fondata in riferimento alla inviolabilità del diritto alla difesa

(art. 24 Cost.) perché tale violazione non può discendere dal fatto

che per le comunicazioni del cancelliere tramite il servizio postale

non si richieda, come per le notificazioni, l'avviso di ricevimento.

Le comunicazioni non hanno per regola l'effetto che hanno

normalmente le notificazioni di segnare il momento per la decorrenza

dei termini. Esiste tuttavia una serie di casi in cui il giorno del

compimento della comunicazione è assunto come dies a quo per la

decorrenza di termini perentori: termine per la proposizione del

regolamento di competenza (articolo 47, secondo comma); termine per la

proposizione di reclamo avverso la ordinanza pronunziata fuori udienza

(articolo 78); termine per il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione

del processo di cognizione (art. 308) ecc.

Orbene, per siffatte comunicazioni, la Corte di cassazione, con

giurisprudenza ormai consolidata, ha ritenuto che qualunque sia il modo

(quindi anche il servizio postale) al quale il cancelliere ricorra per

dare alle parti le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice,

si rende sempre necessario, quando dalla data di comunicazione decorre

il termine per una impugnazione, che si conosca il giorno in cui la

notizia è pervenuta al destinatario. Ed ha fissato il principio per

cui, ove il biglietto di comunicazione (art. 45 disp. att. c.p.c.) sia

stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basti a dimostrazione

del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della ricevuta

della raccomandata, ma sia necessaria la attestazione del ricevimento

che potrebbe esser data da un certificato tratto dal duplicato

dell'avviso di ricevimento che rilascia la amministrazione postale a

norma dell'art. 157 del R.D. 18 aprile 1940, n. 689, certificato che

può essere richiesto, sempre secondo la Corte di cassazione, oltre che

dal mittente, anche dal destinatario.

5. - Così essendo stabilito con ripetuta e costante giurisprudenza

della Corte di cassazione, questa Corte pur nella sua piena autonomia

di giudizio, "non può non tenere il debito conto di una costante

interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto

legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica se è vero,

come è vero, che le norme sono non quali proposte in astratto, ma

quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice, intesa a

renderle concrete ed efficaci" (Sent. Corte cost. n. 3/1956). Da quanto

sopra discende che gli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. non violano il

diritto di difesa (art. 24 Cost.), poiché non si avranno decadenze di

diritti per decorrenza di termini perentori ove manchi la prova del

ricevimento della comunicazione effettuata a mezzo del servizio

postale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di

appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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