Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o piu' sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio e' costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non e' esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione a esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento e' comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del Codice di procedura civile almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353; ne' altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie ne' possono sostituire i giudici ordinari neppure per il compimento di singoli atti.

Testo vigente dal 19 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art11 · fonte del testo

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