Codice di procedura civile

Art. 250 c.p.c. — Intimazione ai testimoni

[1]L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

[2]L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale ((o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi)), e' effettuata in busta chiusa e sigillata. 178

[3]L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata ((all'indirizzo risultante da pubblici elenchi)). 134 178.

[4]((Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.)) 178

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 novembre 2011, n. 183

134

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2012 al 26 novembre 2024. 26 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'intimazione di cui al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale aggiunto: o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.

… dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata tolto: o a mezzo telefax aggiunto: all'indirizzo risultante da pubblici elenchi..

Il difensore tolto: che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice aggiunto: deposita copia dell'atto inviatotolto: , attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento aggiunto: e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art250 · fonte del testo

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