Art. 87 — Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità

(ex art. 76 eecc) Le imprese che sono state ((designate)) come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformita' della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacita' che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarita' o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi ((di comunicazione)) elettronica. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

  • a)e' aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
  • b)consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato e' attiva, secondo modalita' che comprendono:
  • 1)condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacita' della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;
  • 2)flessibilita' in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
  • 3)la possibilita' di incrementare tale partecipazione in futuro;
  • 4)la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;
  • c)e' resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete.
  • d)i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualita' e velocita', delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilita' degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorita', alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacita' della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;
  • e)e' conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed e' presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicita' delle informazioni fornite. L'Autorita', se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformita' con il principio di proporzionalita' non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacita' oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorita' puo', in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformita' degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacita' al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici ((qualora stabilisca)) che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti. L'Autorita' monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e puo' imporre all'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformita'. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorita' di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo. L'Autorita' tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/2007

    Questione infondata
    21 giugno 2007

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche le denunce di inizio attività per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 Watt siano soggette alle stesse forme di pubblicità previste per le autorizzazioni all'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza superiore a tale valore, in quanto non sarebbe idonea a giustificare tale regime differenziato la diversa potenza dell'impianto, dovendosi sempre garantire, tramite apposita pubblicità, la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Infatti, l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a ), della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), stabilisce moduli di definizione del procedimento informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi, in quanto tali, di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2002/21/CE); inoltre, la scelta compiuta dal legislatore, in relazione ad un diverso onere di pubblicità, a seconda della potenza, del tipo e della portata dell'impianto da realizzare, non risulta irragionevole poiché, oltre a costituire un criterio oggettivo ai fini della individuazione della disciplina applicabile, tiene conto della tutela degli eventuali interessi coinvolti, la cui soddisfazione è appunto più efficacemente garantita attraverso la diversificazione delle forme di pubblicità in ragione dei parametri sopraindicati. - Sentenze citate: n. 129 e n. 265/2006.

    Art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 203/2006

    Questione infondata
    18 maggio 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost., degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui equiparano gli impianti di telecomunicazione agli interventi edilizi minori, anche tacitamente assentibili ovvero oggetto di autocertificazione di legittimità, in quanto le norme denunciate costituiscono attuazione dei principi fissati dalla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a) , della legge n. 166 del 2002, ed in conformità ad essi stabiliscono moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. La procedura unica disciplinata dalle norme impugnate come speciale rispetto a quella prevista dal testo unico dell'edilizia "per ogni altra modalità di trasformazione del territorio", finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione a costruire, mira, infatti, a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti all'installazione delle infrastrutture di comunicazione stabilite dai principi della delega, che resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi ed a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia. Tale procedimento autorizzatorio unico neppure incide nella materia penale, in violazione dei limiti fissati dalla legge-delega, non influendo la regolamentazione del titolo occorrente per realizzare l'intervento in questione sulla disciplina sanzionatoria penale di cui all'art. 44 del testo unico dell'edilizia, la quale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell'intervento. La tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle dette infrastrutture costituiscono principi fondamentali operanti nella materia "governo del territorio", attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, mentre i moduli di definizione del procedimento di autorizzazione in parola sono informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e sono perfettamente coerenti con la ratio della norma delegante. > >- Sulla conformità alla delega e su caratteri e natura della disciplina posta dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, v. sentenze n. 129/2006 e n. 336/2005.

    Art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 336/2005

    Questione infondata
    27 luglio 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.

    Art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 117 cost. · Art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. 4 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le imprese che sono state tolto: designante aggiunto: designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati … di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione tolto: di comunicazione elettronica. Quando valuta tali impegni, l'Autorita' determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

… altissima capacita' al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora tolto: stabilisce aggiunto: stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art87 · fonte del testo

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