Art. 88 — Separazione funzionale

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Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Trascorso il termine di ((quarantacinque)) giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a ((quindici)) giorni. ((Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a dieci giorni.)) Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.

Testo in vigore dal 19 dicembre 2012 al 10 marzo 2016

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 203/2006

    Questione infondata
    18 maggio 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost., degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui equiparano gli impianti di telecomunicazione agli interventi edilizi minori, anche tacitamente assentibili ovvero oggetto di autocertificazione di legittimità, in quanto le norme denunciate costituiscono attuazione dei principi fissati dalla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a) , della legge n. 166 del 2002, ed in conformità ad essi stabiliscono moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. La procedura unica disciplinata dalle norme impugnate come speciale rispetto a quella prevista dal testo unico dell'edilizia "per ogni altra modalità di trasformazione del territorio", finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione a costruire, mira, infatti, a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti all'installazione delle infrastrutture di comunicazione stabilite dai principi della delega, che resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi ed a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia. Tale procedimento autorizzatorio unico neppure incide nella materia penale, in violazione dei limiti fissati dalla legge-delega, non influendo la regolamentazione del titolo occorrente per realizzare l'intervento in questione sulla disciplina sanzionatoria penale di cui all'art. 44 del testo unico dell'edilizia, la quale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell'intervento. La tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle dette infrastrutture costituiscono principi fondamentali operanti nella materia "governo del territorio", attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, mentre i moduli di definizione del procedimento di autorizzazione in parola sono informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e sono perfettamente coerenti con la ratio della norma delegante. > >- Sulla conformità alla delega e su caratteri e natura della disciplina posta dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, v. sentenze n. 129/2006 e n. 336/2005.

    Art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 336/2005

    Questione infondata
    27 luglio 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.

    Art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 117 cost. · Art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche · Art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 19 dicembre 2012. 2 parole tolte, 32 parole aggiunte.

… societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Trascorso il termine di tolto: novanta aggiunto: quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con … lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a tolto: trenta aggiunto: quindici giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a dieci giorni. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art88 · fonte del testo

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