Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 84 — ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003

[1](( (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)))

[2](( In conformita' dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorita' puo' imporre alle imprese:

  • a)di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonche' il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
  • b)di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
  • c)di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
  • d)di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
  • e)di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
  • f)di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
  • g)di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
  • h)di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;
  • i)di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
  • l)di interconnettere reti o risorse di rete;
  • m)di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza. L'Autorita' puo' assoggettare tali obblighi a condizioni di equita', ragionevolezza e tempestivita'. Nel valutare l'opportunita' di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneita' e modalita' di imposizione conformemente al principio di proporzionalita', l'Autorita' valuta se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. L'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
  • a)fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;
  • b)evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
  • c)necessita' di garantire la neutralita' tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
  • d)fattibilita' della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacita' disponibile;
  • e)investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacita' e ai livelli di rischio connessi;
  • f)necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
  • g)se del caso, eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
  • h)fornitura di servizi paneuropei. Qualora l'Autorita' prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali. L'Autorita', nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, puo' stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 329 parole tolte, 670 parole aggiunte in 21 capoversi.

tolto: L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori eaggiunto: (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)

aggiunto: In conformita' dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorita' puo' imporre alle imprese:

aggiunto: a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonche' il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;

aggiunto: b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

aggiunto: c) di negoziare in buona fede con le imprese che tolto: forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorita' si coordina con le altre Autorita' di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie nonche' le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana aggiunto: chiedono un accesso;

aggiunto: d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

aggiunto: e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

aggiunto: f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

aggiunto: g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

aggiunto: h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;

aggiunto: i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

aggiunto: l) di interconnettere reti o risorse di rete;

aggiunto: m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza. L'Autorita' puo' assoggettare tali obblighi a condizioni di equita', ragionevolezza e tempestivita'. Nel valutare l'opportunita' di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneita' e modalita' di imposizione conformemente al principio di proporzionalita', l'Autorita' valuta se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. L'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

aggiunto: a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;

aggiunto: b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

aggiunto: c) necessita' di garantire la neutralita' tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;

aggiunto: d) fattibilita' della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacita' disponibile;

aggiunto: e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacita' e ai livelli di rischio connessi;

aggiunto: f) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

aggiunto: g) se del caso, eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;

aggiunto: h) fornitura di servizi paneuropei. Qualora l'Autorita' prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali. L'Autorita', nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, puo' stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art84 · fonte del testo

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